Il MEF, con nota prot. DT 79320 del 10 ottobre scorso, fornisce importanti chiarimenti operativi alle agenzie di viaggio e tour operator, per la riscossione in contanti di acconti sui prezzi dei servizi forniti alla clientela, il cui costo totale è superiore a € 1.000.
Com’è noto, il rischio di frazionare involontariamente un’operazione che in sede ispettiva può essere considerata unica sotto il profilo economico è molto sentito da tutti gli operatori economici e dai professionisti che li assistono.
Il MEF, rispondendo alle richieste di alcune associazioni di categoria, ammette modalità di pagamento contanti, riconducibili ad ipotesi contrattuali del settore, contenute nel Codice del Turismo allegato al D.Lgs. 79-2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo).
Infatti il MEF, considerato che la corresponsione di un acconto iniziale e successivamente di altri fino al saldo finale dell’acquisto di un pacchetto/servizio turistico (compresa la biglietteria) è prassi commerciale consolidata e riportata nelle condizioni speciali dei contratti di vendita (che prevedono anche l’importo complessivo da pagare, l’indicazione delle singole rate e la scadenza delle stesse), ritiene che detti pagamenti, se effettuati con denaro contante, contenuto ovviamente nel limite di € 999,99, non si intendono finalizzati all’elusione della disposizione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 231-2007.
Com’è noto, quest’ultima, limita la possibilità di pagare per contanti (anche con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati) operazioni di valore complessivamente pari o superiore a € 1.000.
Analogamente a quanto sopra, il MEF afferma che nel caso in cui un pacchetto e/o servizio turistico venga acquistato in nome e per conto e per singole quote inferiori a € 1.000 pagate con denaro contante (come può accadere per una lista di nozze da parte di amici e parenti), il prestatore di servizi rilascerà singole ricevute e successivamente, all’atto della conferma del pacchetto/servizio turistico da parte degli sposi, sarà redatto e sottoscritto il relativo contratto ed emessa regolare fattura agli sposi ( l’operatore conserverà le ricevute delle quote pagate da ciascun donatore ).
Infine il MEF interviene sui cosiddetti buoni viaggio o voucher, venduti dai tour operator a un’azienda (e da questa donati a una persona fisica per svariati motivi quali gratifica, operazione a premio, rappresentanza) specificando che, qualora l’importo complessivo dell’operazione di acquisto sia pari o superiore a € 1.000, i pagamenti in acconto e a saldo, dovranno avvenire in modo tracciabile.
Gli utilizzi dei buoni/voucher in oggetto, non rientrando nella normativa antiriciclaggio italiana, potranno avvenire liberamente a prescindere dal loro valore (anche pari o superiore a € 1.000).
Pertanto, sulla base delle indicazioni di cui sopra, lo svolgimento dell’attività delle agenzie di viaggio e tour operator trova certezze e snellimento nelle modalità di vendita.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo