L’Agenzia del Territorio ha pubblicato lo scorso 28 settembre le prime indicazioni relative alle modifiche alla tabella dei tributi speciali catastali e alla tabella delle tasse ipotecarie dettate dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012. Particolarmente significative sono le precisazioni in materia di atti del catasto, per la cui consultazione, dal 1° ottobre scorso, è previsto il pagamento. Si ricorda, infatti, che, fino al 30 settembre, tutte le visure catastali erano gratuite.
Per effetto delle modifiche introdotte, sarà soggetta a pagamento la consultazione dei seguenti atti:
- atti cartacei (quali i registri di partita e le mappe catastali);
- banca dati censuaria;
- mappa catastale informatizzata.
Per ogni consultazione è dovuto il tributo speciale in base alle seguenti tariffe:
- euro 5 per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione, nel caso di visura di atti cartacei;
- euro 1 per ciascun identificativo catastale richiesto, nel caso di visura per immobile degli atti censuari e della cartografia da base informativa;
- euro 1 per ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10, nel caso di ogni altro documento richiesto, inclusa la visura per soggetto;
- euro 1 per ciascuna visura negativa stampata.
Secondo le precisazioni dettate dalla circolare dell’Agenzia del territorio, inoltre, il tributo catastale si applica in base ai criteri che seguono: se la richiesta di visura si riferisce al foglio di mappa, il tributo di euro 1 deve essere applicato per ciascuna particella richiesta; qualora la visura riguardi i registri e le schede di partita, consultabili per numero di partita, il tributo di euro 1 si applica per ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10 di esse.
Particolarmente significativa, inoltre, è la precisazione contenuta nella circolare n. 4/T del 28 settembre 2012 secondo cui:
- sono gratuite le risultanze fornite durante la navigazione a video sui sistemi informativi, qualora non venga richiesta la produzione dei documenti consultati a video;
- è gratuito il servizio di consultazione delle rendite catastali e il servizio di ricerca dati catastali per codice fiscale;
- ai sensi dell’art. 6, comma 5-quater, del D.L. n. 16/2012, introdotto dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, “l’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”.
A quest’ultimo riguardo, la circolare, oltre a ricordare che le modalità e i tempi per l’estensione del servizio di consultazione “personale” saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, precisa che “la titolarità attuale dell’immobile è stata individuata come specifico requisito di carattere soggettivo per la spettanza del beneficio fiscale”. Pertanto, per ciò che riguarda le visure catastali, è necessario che il contribuente sia iscritto negli atti del catasto e risulti intestatario catastale degli immobili oggetto di consultazione.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN