Il modello F24: versamenti e compensazioni

Le disposizioni introdotte dal Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248 del 4 agosto 2006,  hanno stabilito l’obbligatorietà, a partire dal 1 Ottobre 2006 per i soggetti titolari di Partita IVA, dell’utilizzo in modalità esclusivamente telematica di tale strumento di pagamento.

L’utilizzo del modello cartaceo è ancora possibile per i contribuenti non titolari di Partita IVA che potranno effettuare i pagamenti presso gli istituti bancari, postali, o concessionari alla riscossione con le stesse modalità fin d’ora utilizzate.

I contribuenti si avvalgono dell’utilizzo del modello F24 per il versamento all’Erario delle seguenti imposte:

  • Imposte sui redditi e ritenute alla fonte
  • Iva
  • Irap
  • Addizionale regionale o comunale all’Irpef
  • Contributi e premi Inps, Inail, Enpals
  • Interessi in caso di pagamento rateale
  • Liquidazione e controllo formale della dichiarazione
  • Avviso di accertamento
  • Avviso di irrogazione sanzioni
  • Accertamento con adesione (concordato)
  • Conciliazione giudiziale
  • Ravvedimento
  • ICI
  • Tassa annuale Camera di Commercio

 

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo, reperibili sul sito Internet dell’Agenzia, necessari per imputare correttamente le somme versate.
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero. Nel caso in cui l’assegno o il c/c risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

  • gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all’interno della stessa sezione utilizzando l’apposito codice tributo;
  • in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
  • l’importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03. Tuttavia, non va eseguito alcun versamento se l’importo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è inferiore a 12 euro per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali e IRES, o se è inferiore a 10,33 euro per le somme da versare a titolo di IVA o IRAP.

 La compensazione

Utilizzando il modello F24 è possibile compensare tributi/contributi a credito con tributi/contributi a debito, eseguendo il pagamento per differenza.
Per poter utilizzare in compensazione i crediti risultanti dal modello Unico, il contribuente compila il quadro RX, indicando in colonna 4 l’importo che intende compensare.
Con la compensazione è consentito al contribuente sommare algebricamente i crediti e i debiti formatisi nei confronti dei vari Enti (Stato, Regioni, INPS …); il risultato è rappresentato da un debito (da pagare) o da un credito (da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso).
Tale agevolazione interessa tutte le tipologie di contribuenti (con o senza partita IVA).

La compensazione può essere:
1. VERTICALE quando si ha la possibilità di portare in diminuzione di un debito relativo ad una determinata imposta un credito relativo alla stessa tipologia di imposta (es. IRPEF con IRPEF, IVA con IVA).
Se il contribuente decide per la compensazione verticale non espone nel modello F24 la compensazione, ma ne indica l’importo residuo che sarà tenuto a versare.

2. ORIZZONTALE, che consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura o nei confronti di diversi Enti debitori, che risultano dalle dichiarazioni annuali o dalle denunce periodiche (es. INPS – DM10/2).
La compensazione orizzontale riguarda praticamente quasi tutte le imposte e i contributi dovuti nei confronti di Stato, Regioni, Enti locali, Enti pubblici:

NON possono essere invece compensati:
– Contributi dovuti per forme di previdenza diverse da quelle sopra esposte (cassa professionisti)
– Crediti IVA utilizzati nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)
– Crediti del contributo Gestione separata INPS versato dal committente per i co.co.pro.

I crediti d’imposta che emergono dal modello Unico possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione e fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.

Questo tipo di compensazione si effettua esclusivamente all’interno del modello F24.

L’obbligo della presentazione del modello F24, in caso di compensazione orizzontale, è previsto anche nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero

Sono vietate le compensazioni (così come i rimborsi) fino a euro 12,00 per l’IRPEF e le relative addizionali; per tutte le altre imposte (IVA/IRAP, ecc.) il limite minimo è fissato in euro 10,00.

Il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili per ciascun anno solare è fissato dall’art.34 della Finanziaria 2001, modificato successivamente con  il D.L. 78/2009, e fissato in euro 700.000,00.
Non rilevano ai fini del limite massimo i crediti compensati verticalmente (es. IRPEF con IRPEF).

Rita Martin – Centro Studi CGN