Dal 1° ottobre scorso, non è più ammessa la riscossione in contanti della pensione se di importo pari o superiore a Euro 1.000.
L’art. 2, comma 2 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, infatti, aggiungendo il comma 4-ter all’art. 2, D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, ha stabilito che, per la corresponsione in via continuativa de “lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle Pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti” in favore di prestatori d’opera e di ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 euro, il pagamento deve essere effettuato attraverso strumenti elettronici, messi a disposizione dal sistema bancario o postale, comprese le carte di pagamento prepagate e gli altri strumenti finanziari elencati dall’articolo 4 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.
In merito, è necessario ricordare che, in base a quanto stabilito dall’art.3, comma 3, della legge n. 44 del 26 aprile 2012, di conversione del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, l’adeguamento alle suddette modalità di pagamento attraverso strumenti elettronici deve avvenire a partire dal 1° luglio 2012. La norma sopra descritta, quindi, sia perciò che riguarda le rate correnti sia quelle nuove liquidate, impone di non effettuare alcun pagamento in contante o con assegno di importo superiore a 1.000 euro per pensioni a decorrere dal 1° luglio 2012.
Nei casi in cui i beneficiari di trattamenti pensionistici di importo superiore a euro 1.000 non abbiano indicato entro lo scorso 30 giugno 2012 un conto di pagamento su cui accreditare le rate pensionistiche, il comma 4-bis del suddetto art.3, aggiungendo all’art. 2, comma 4-ter del Decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 i commi 4-sexies e 4-septies stabilisce una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio, durante la quale l’INPS ha comunque continuato a erogare i trattamenti pensionistici nell’attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti.
In tal caso l’istituto bancario, ovvero le Poste italiane hanno sospeso il pagamento in favore del beneficiario del trattamento pensionistico versando tali somme in un conto di servizio transitorio e infruttifero, senza oneri per il beneficiario.
Il pensionato, entro lo scorso 30 settembre, aveva la possibilità di indicare il conto corrente o libretto bancario o postale su cui trasferire le somme. Nel caso in cui la scelta venga effettuata, le somme sono trasferite da Poste Italiane Spa e dalle Banche senza spese o oneri per il beneficiario.
Nonostante il trattamento di favore riservato ai ritardatari, è importantissimo ricordare che gli istituti bancari o le Poste italiane, decorso inutilmente il termine del 30 settembre, hanno restituito all’Istituto le somme accantonate sul conto di servizio. È, quindi, necessario, adesso, per il beneficiario del trattamento pensionistico, provvedere nel più breve tempo possibile a indicare un conto corrente bancario o postale dove far confluire il denaro che, per effetto delle restrizioni alla libera circolazione del contante, non è più erogabile allo sportello.
Conguagli una tantum
Con particolare riferimento ai conguagli una tantum, è necessario precisare che il comma 4-ter del citato art. 3 specifica che non concorrono a formare la soglia di euro 1.000 gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Al riguardo, si sottolinea che non sono soggetti alle limitazioni sopra evidenziate i pagamenti delle pensioni che hanno un importo di norma inferiore a euro 1.000, nei casi in cui per singole rate sia superata la soglia di euro 1.000 per il concorso del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva.
Apertura del conto corrente base o del libretto postale a mezzo delegato
Particolare attenzione, poi, è stata posta nei confronti dei soggetti che, alla data del 30 giugno 2012, non avevano comunicato una modalità di riscossione della pensione alternativa al contante per comprovati e gravi motivi di salute ovvero se gravati da provvedimenti dell’autorità giudiziaria restrittivi della libertà personale. Per tali casi, infatti, l’art. 3, comma 4-bis della legge n. 122 del 22 aprile 2012 consente ai soggetti che alla suddetta data risultino essere delegati alla riscossione, in deroga alla normativa vigente, la possibilità di chiedere l’apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario, su cui ricevere il pagamento.
Sotto il profilo operativo, il soggetto delegato alla riscossione della pensione deve consegnare all’istituto bancario o alle Poste Italiane:
- una copia dei documenti che attesta la delega alla riscossione della pensione già autorizzata dall’Ente erogatore;
- una copia del documento d’identità del beneficiario del pagamento;
- una dichiarazione del delegato che attesti gli impedimenti che gravano sul beneficiario della pensione e che, a causa degli stessi, non gli hanno consentito di provvedere direttamente all’apertura del conto o del libretto.
In merito alla copia della delega alla riscossione della pensione, si ricorda che l’INPS ha precisato che, qualora il delegato non sia in possesso di detta documentazione, questa potrà essere “richiesta alle Strutture INPS che hanno in gestione la pensione” e, se depositata in strutture diverse da quelle che hanno in gestione la pensione, potrà essere rilasciata una dichiarazione redatta secondo il fac simile di seguito proposto.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN