È stata approvata dal Consiglio dei Ministri la bozza della legge di stabilità (c.d. “Decreto Stabilità) che introduce la riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRPEF sui primi due scaglioni di reddito: dal 23 al 22% per i redditi fino a 15.000 Euro, e dal 27 al 26% per i redditi dai 15.000 ai 28.000 Euro. Il taglio dell’IRPEF di un punto percentuale sui primi due scaglioni di reddito si applicherà dal 2013.
Novità anche per quanto riguarda l’IVA: attualmente la legge prevede l’aumento dell’IVA di due punti percentuali a partire dal 1° giugno 2013. Con la legge di stabilità l’aumento verrebbe dimezzato: l’aliquota del 10 passerebbe all’11% e quella al 21 passerebbe al 22%.
La Proroga che riguarda la dichiarazione IMU è contenuta, invece, nel decreto sugli Enti locali (D.L. 174 del 9 ottobre 2012). Dal 1° ottobre, termine ormai scaduto, si slitta al 30 novembre 2012. La dichiarazione IMU riguarderà gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012. Attualmente, però, continuano a mancare sia il modello ufficiale che le relative istruzioni per la compilazione.
Una norma che non mancherà di suscitare polemiche riguarda l’assoggettabilità ad IRPEF delle pensioni di guerra e invalidità per i contribuenti con redditi superiori a 15.000 Euro.
Tra le altre novità si segnala l’obbligo di dotare di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) tutte le imprese individuali che si iscriveranno nel Registro delle Imprese a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Le imprese individuali già operative e non soggette a procedure concorsuali avranno tempo fino al 31/12/2013 per annotare presso il registro delle imprese competente il proprio indirizzo PEC.
In tema di PEC si segnala l’istituzione del nuovo “indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI –PEC)”, presso il Ministero dello Sviluppo Economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Si tratta di un elenco che agevolerà gli attori economici (Pubblica amministrazione, imprese e professionisti) nello scambio di informazioni e documenti. La logica del provvedimento, come si legge nella Relazione illustrativa, è quella di creare un unico punto di accesso ai dati dei titolari delle PEC, reperibili oggi in maniera non sistematica (Registro imprese, Ordini e collegi professionali, siti web di riferimento).
Si viene così a completare il disegno legislativo avviato con l’art. 16, comma 6, del D.L. 185/2008 che aveva nell’occasione reso obbligatoria la PEC per le società. Un disegno legislativo che, mediante l’utilizzo di uno strumento tecnologico in grado di certificare data e ora dell’invio e della ricezione, integrità dei documenti e del contenuto, garantisce il superamento di problematiche burocratiche legate ai tempi inadeguati delle modalità tradizionali nonché la riduzione dei costi di gestione.
La legge di stabilità prevede anche un’ulteriore riduzione al 20% della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti. Tale misura sostituisce di fatto la deducibilità al 27,5% appena introdotta dalla L. n. 92/2012 (legge Fornero). La legge Fornero, infatti, aveva già ridotto (art. 4, comma 72 della L.n. 92/1992 che ha modificato l’art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR) dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa.
Restano inalterati:
- I limiti di valore fiscalmente riconosciuti per l’acquisto del mezzo di trasporto (18.075,99 Euro per le autovetture, 4.131,66 Euro per i motocicli, 2.065,83 Euro per i ciclomotori);
- I limiti di deducibilità al 70% per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
- I contenuti della disciplina relativa alle auto degli agenti e rappresentanti di commercio.
La legge di stabilità coinvolge anche le cooperative sociali, che dovranno rivedere le modalità di fatturazione dei servizi socio sanitari. Si profila, infatti, l’abrogazione del 41 bis della tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972 che assoggetta all’aliquota IVA al 4% “le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale, rese in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche in situazione di devianza, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti e convenzioni” Allo stesso tempo, si prevede di introdurre una nuova voce tra quelle con IVA al 10% al fine di comprendere sia le prestazioni di cui sopra che quelle elencate ai nn. 18, 19, 20, 21 e 27 ter dell’art. 10 del DPR 633/1972 (trattasi di prestazioni – in esenzione IVA – rese in favore di soggetti senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e di donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo).
In altri termini, viene abrogata l’IVA al 4% per determinate prestazioni e contestualmente viene creata all’interno della tabella IVA al 10% una nuova voce che comprende sia le prestazioni che prima scontavano l’IVA al 4% che le altre prestazioni che in precedenza erano svolte in esenzione IVA.
Le modifiche non dovrebbero riguardare i rapporti in corso, in quanto le novità IVA sull’argomento scatterebbero solo per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo l’entrata in vigore della legge.
Intanto il dibattito infervora: che tutto passi così come proposto non è scontato.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN