Con la pubblicazione della Circolare n. 38/E del 28 settembre scorso, l’Agenzia delle entrate ha emanato i primi chiarimenti in materia di semplificazioni fiscali introdotte nel nostro ordinamento con il decreto legge n. 16/E del 2 marzo 2012, approvato con modificazioni nella legge n. 44 del 26 aprile 2012. In particolare, il comma 1, articolo 2 del decreto legge sopra evidenziato istituisce semplificazioni in materia di adempimenti fiscali volti ad assicurare una riduzione degli oneri e, soprattutto, degli adempimenti in favore dei contribuenti.
Il comma 1, art. 2 del testo in esame prevede che l’effettuazione in ritardo o l’omessa effettuazione della preventiva comunicazione oppure, in generale, la mancata tempestiva effettuazione di adempimenti formali, non preclude inevitabilmente la fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi opzionali. In tal caso, secondo il dato letterale del precetto normativo, infatti, il ritardo nell’adempimento formale è sanabile purché sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina di riferimento.
Stante quanto previsto dal carattere generale del precetto normativo, quindi, la disposizione in essere si applica ai casi presenti nel panorama tributario nazionale che consentono la fruizione di particolari benefici tributari o l’accesso ad alcuni regimi fiscali speciali previa presentazione di specifica comunicazione oppure a seguito di un adempimento meramente formale.
Al riguardo, è bene sottolineare che, come ricordato dalla Relazione illustrativa al decreto legge n. 16 sopracitato, sono rinvenibili nel regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) e decreto ministeriale 23 aprile 2004), nel consolidato fiscale (artt. dal 117 al 129 del TUIR e decreto ministeriale 9 giugno 2004), nonché nelle disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo (articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 6338).
La previsione in esame intende salvaguardare “quei soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento”.
In merito, la relazione sopra ricordata precisa che la finalità della norma è “salvaguardare il contribuente in buona fede”. In altri termini, così come precisato dall’Amministrazione finanziaria, “la norma esclude che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità”.
Riferita al contribuente, la buona fede può essere definita come dovere di correttezza, di solidarietà sociale che si esprime attraverso la leale contribuzione alle spese pubbliche e si riflette nel divieto di comportamenti elusivi. In altri termini, in base al principio tributario della buona fede, il contribuente deve aver tenuto un comportamento concludente in linea con i precetti normativi dell’agevolazione fiscale di cui si intende beneficiare.
La circolare n. 38/E innanzi evidenziata, inoltre, fornisce ulteriori precisazioni riguardo alle condizioni per poter ugualmente beneficiare della regolarizzazione di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012. In particolare, è necessario che:
- la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”;
- il contribuente possieda “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento”. Secondo il testo della circolare n. 38/E, i requisiti previsti dalla norma fiscale di cui il contribuente intende beneficiare devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale;
- il contribuente effettui la comunicazione oppure esegua l’adempimento richiesto “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Al riguardo, è necessario precisare che, per prima dichiarazione utile deve intendersi quella il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione oppure per eseguire l’adempimento stesso.
Da ultimo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che per perfezionare la regolarizzazione in esame, il contribuente deve versare l’importo minimo previsto dal citato art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione o all’adempimento tardivo, pari a 258 euro. Al riguardo, si precisa che l’Agenzia delle entrate ha, altresì, chiarito che la sanzione sopra ricordata:
- deve essere versata tramite modello F24 senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti regolarmente vantati dal contribuente;
- non può essere oggetto di ravvedimento operoso dal momento che l’importo pari a Euro 258 rappresenta l’onere da corrispondere per beneficiare della regolarizzazione di cui al D.L. n. 16/2012.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN