Modello 730/2012: l’integrativa entro il 25 ottobre

Entro il 25 ottobre prossimo, i contribuenti che hanno presentato il modello 730/2012 ordinario e si accorgono di aver commesso errori nella compilazione, oppure di aver omesso delle informazioni reddituali, oneri e spese, possono provvedere alla correzione del modello 730/2012.

Per la correzione dei modelli 730 presentati sono previste particolari disposizioni.
L’art. 14 del D.M n. 164 del 31/5/1999 prevede la possibilità di presentare il modello 730 integrativo unicamente per le correzioni “a favore del contribuente”. Si tratta di tutti quei casi in cui il contribuente si accorge di non aver indicato oneri deducibili o detraibili, detrazioni spettanti ma non riconosciute, ritenute non scomputate, acconti versati ma non considerati e tutti gli altri casi in cui la correzione determina a favore del contribuente un maggior credito o un minor debito.

La presentazione del modello 730 integrativo non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 ordinario e non fa venire meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute i base al modello già presentato.

Nel mod. 730 integrativo, completo in tutte le sue parti, dovrà risultare barrata la casella 730 integrativo presente nel frontespizio e allo stesso tempo andranno inseriti dei codici, che varieranno in relazione alla tipologia dell’integrazione.

CODICE 1. Integrazione della dichiarazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata.

Il contribuente che riscontra degli errori od omissioni nella precedente dichiarazione (se la relativa rettifica comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata) potrà presentare al CAF un modello 730 integrativo, indicando il codice 1 la casella “730 integrativo”.

E’ bene sottolineare:

  • il contribuente dovrà rivolgersi necessariamente ad un CAF e potrà farlo anche se il modello ordinario era stato presentato al sostituto d’imposta;
  • il contribuente che si rivolge allo stesso CAF che ha trasmesso il 730 ordinario deve esibire solo la documentazione relativa all’integrazione, necessaria per il controllo di conformità;
  • il contribuente che si rivolge ad un CAF diverso rispetto a quello che ha trasmesso il 730 ordinario deve esibire nuovamente tutta la documentazione.

Il conguaglio scaturente dal 730 integrativo verrà effettuato dal sostituto d’imposta sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

Il codice 1 in argomento dovrà essere utilizzato anche per la correzione di errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta.

CODICE 2. INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CHE COMPORTA ESCLUSIVAMENTE LA VARIAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA.

Il contribuente che ha fornito in maniera inesatta i dati relativi al sostituto d’imposta che effettuerà le operazioni di conguaglio, può presentare un modello 730 integrativo indicando il codice 2 nella casella “730 integrativo”.

E’ bene evidenziare:

  • non sono ammesse variazioni di altra natura;
  • la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 ordinario e la data del modello integrativo comporta per il contribuente la possibilità del 730 integrativo sono nel caso in cui abbia un sostituto d’imposta nel periodo da ottobre a dicembre;
  • il sostituto d’imposta, ricevuto il mod. 730/4 dal CAF, provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio già nella prima retribuzione utile.

CODICE 3. Integrazione della dichiarazione che comporta SIA LA VARIAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA SIA UN MAGGIOR CREDITO, UN MINOR DEBITO O UN’IMPOSTA INVARIATA.

Il contribuente che si accorge della presenza di errori od omissioni nella dichiarazione ordinaria e la variazione comporta una modifica sia delle informazioni da indicare nel riquadro “dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” che dei dati relativi alla determinazione dell’imposta dovuta, ha la possibilità di emendare il mod. 730 indicando nella casella “730 integrativo” il codice 3.

Analisi dell’iter procedurale:

  • con la presentazione del modello 730 integrativo, il CAF rilascia la ricevuta che attesta la presentazione del modello integrativo e della documentazione (modello 730/2);
  • entro il 10 novembre gli intermediari devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni e i relativi modelli 730/4 che l’Amministrazione finanziaria metterà a disposizione dei sostituti d’imposta;
  • nel mese di dicembre il sostituto d’imposta provvede al rimborso relativo ai crediti di imposta che originano dal modello 730 integrativo;
  • in caso di mancato conguaglio entro la fine dell’anno, il datore di lavoro comunicherà all’interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo ad indicarli nel modello CUD. I crediti non fruiti potranno essere fatti valere dal contribuente nella prima dichiarazione utile.

In alternativa al modello 730 integrativo, il contribuente può avvalersi:

  • del modello Unico persone fisiche “a favore” entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva;
  • dell’istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/1973.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN