A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la bozza del decreto stabilità approvata dal Consiglio dei Ministri il 9 ottobre 2012 introduce importanti novità fiscali per quanto concerne gli oneri deducibili e detraibili ai fini IRPEF disciplinati dagli artt. 10 e 15 del TUIR. Per i contribuenti con redditi superiori a 15.000 euro, viene introdotta la franchigia di 250 euro per la gran parte delle voci relative alle deduzioni e detrazioni Irpef e, per le sole detrazioni, si fissa il limite massimo di detraibilità a 3.000 euro. I nuovi limiti, in deroga allo Statuto del contribuente, verrebbero applicati con efficacia retroattiva, vale a dire dalle prossime dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2012 (730/2013 e UNICO 2013).
Sul fronte degli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR, viene previsto che, in generale, la deducibilità si applica solo per la parte che eccede l’importo di 250 euro per i soggetti con un reddito superiore a 15.000 euro.
Tale franchigia si applica ad ogni tipologia di onere deducibile, con alcune eccezioni, per le quali rimangono fermi gli eventuali limiti di deducibilità già previsti:
- contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e quelli versati facoltativamente alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari (fondi pensione);
- erogazioni liberali per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica;
- erogazioni liberali ad altre confessioni religiose riconosciute;
- somme restituite al soggetto erogatore che avevano concorso a formare il reddito.
Il taglio ai benefici fiscali, che può ben considerarsi di tipo lineare, riguarderà tutte le altre voci di spesa di utilità sociale (per esempio spese mediche generiche e di assistenza specifica per soggetti portatori di handicap, assegni periodici al coniuge separato o divorziato, spese sostenute dai genitori per le adozioni internazionali, contributi versati ai fondi sanitari integrativi, erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (ONG) di università ed altri enti di ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali, canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, indennità per la perdita dell’avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili non abitativi).
Anche per quanto concerne gli oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR opererà la franchigia di 250 euro. Pertanto i contribuenti potranno beneficiare della detrazione IRPEF del 19% solo sulla parte eccedente. Le uniche voci di spesa “graziate” dal provvedimento sono le spese sostenute dai soggetti sordi per i servizi di interpretariato e le spese per il mantenimento del cane guida dei soggetti non vedenti.
I benefici fiscali della detrazione IRPEF del 19% sono quindi destinati a ridursi per tutte le altre voci di spesa (per esempio interessi pagati su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, spese sanitarie e veterinarie per le quali era già prevista una franchigia di 129 euro, spese per l’istruzione superiore e universitaria, spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”, spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte, invalidità permanente e non autosufficienza, spese per gli addetti all’assistenza delle persone non autosufficienti, spese funebri, oneri relativi ai beni soggetti a regime vincolistico, erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale, artistico e dello spettacolo, erogazioni liberali a favore di (ONLUS), di soggetti che svolgono attività umanitarie, di associazioni di promozione sociale, di società e associazioni sportive dilettantistiche, erogazioni liberali a favore di istituti scolastici e di partiti e movimenti politici).
La legge di stabilità, sempre nell’ambito della revisione complessiva degli sconti fiscali, introduce un limite massimo di 3.000 euro da considerare quale detrazione d’imposta massima ottenibile dalle voci che rientreranno nel nuovo plafond. In pratica il contribuente non potrà esibire documenti da cui origina una detrazione per un importo superiore a 15.789 euro (infatti il 19% di tale importo è proprio 3.000 euro).
Il meccanismo di funzionamento prevede che, ferme restando le regole specifiche per ogni voce di spesa attualmente in vigore, le detrazioni nel complesso non potranno consentire un risparmio d’imposta superiore a 3.000 euro.
Dal nuovo plafond restano escluse le spese sanitari che subiscono solo il raddoppio della franchigia (da 129 euro a 250 euro).
Dai nuovi limiti rimangono fuori gli oneri detraibili non disciplinati dall’art. 15 del TUIR, in particolare:
- le spese per interventi di recupero edilizio, già oggetto di rivisitazione con il D.L 83/2012 che ha previsto, a partire dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, una detrazione al 50% fino a 96.000 euro per unità immobiliare (invece che del 36% fino a 48.000 euro);
- le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la cui detrazione del 55% è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013;
- le varie tipologie di detrazione per canoni di locazione di cui all’art. 16 del TUIR.
Anche le altre detrazioni per lavoro e per carichi familiari (artt 12 e 13 del TUIR) sono escluse dalle norme in commento.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN