Comunicazione Black List in scadenza al 31 ottobre

Ecco come adempiere agli obblighi di comunicazione stabiliti dal “Decreto incentivi” ed evitare le sanzioni, in 4 sintetici paragrafi.

Con il D.L. n.  40/2010 – “Decreto incentivi” – è stato introdotto l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate con operatori residenti nei paesi “Black List”, stabilendo che tale Comunicazione debba essere presentata con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi e a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1.07.2010.

L’obbligo del monitoraggio riguarda le operazioni effettuate con soggetti residenti nei Paesi “Black List” di cui ai DDMM 4.05.1999, 21.11.2001 e 23.01.2002 ricomprendendo le modifiche effettuate il 5.08.2010.

La circolare 53/E del 21 ottobre scorso afferma che non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dagli artt.2 e 3 del D.M. 21.11.2001.

Soggetti interessati

Sono obbligati alla trasmissione tutti i soggetti passivi IVA italiani che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi “Black List”.

Per soggetto passivo ai fini IVA viene identificato qualunque soggetto che opera nell’esercizio di impresa o professione, così come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72; pertanto risultano obbligati anche gli enti non commerciali, qualora essi agiscano nell’esercizio di attività commerciali o agricole, con esclusione delle operazioni effettuate da tali organismi nell’ambito della loro attività istituzionale, ovvero che svolgono solo attività istituzionali ma risultano identificati ai fini IVA in quanto hanno superato la soglia di acquisti intracomunitari (Euro 10.000).

Si considerano esonerati dall’obbligo i soggetti che si avvalgono del regime dei Contribuenti minimi e delle Nuove iniziative produttive.

Operazioni oggetto di comunicazione

L’art.1 del D.L. 40/2010 stabilisce che la Comunicazione deve essere presentata relativamente  alle seguenti operazioni IVA attive/passive di importo superiore a Euro 500,00 (D.L. 16/2012 – art.8) e cioè:

  • cessioni di beni, acquisti e prestazioni di servizi effettuati da e verso soggetti UE;
  • importazioni ed esportazioni di beni;
  • prestazioni di servizi rese verso soggetti extra-UE e fornite da soggetti extra-UE;
  • prestazioni di servizi rese da un soio
  • noggetto passivo IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nel territorio extra-UE che, ai sensi degli artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del D.P.R. 633/72 non assumono rilevanza nel territorio dello Stato;
  • prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese “Black List”, prive del requisito della territorialità;
  • operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA verso un rappresentante fiscale di un operatore economico stabilito in un Paese a regime fiscale privilegiato se è nominato in un Paese non “Black List” (Circolare 53E del 21.10.2010).

Non devono essere segnalate le operazioni effettuate con committenti privati.

Periodicità e termini di presentazione

  • Trimestrale, per i soggetti che negli ultimi quattro trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di Euro 50.000,00;
  • Mensile, per tutti gli altri soggetti.

I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano la comunicazione trimestralmente, sempre a condizione che il limite di Euro 50.000,00 non venga superato nel trimestre in corso o in quelli precedenti.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo considerato (mese o trimestre).

I soggetti che superano il limite di Euro 50.000,00 nel corso di un trimestre dovranno provvedere alla presentazione della comunicazione con periodicità mensile, a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento.

I soggetti trimestrali possono optare per la presentazione mensile della Comunicazione; l’opzione è vincolante per l’intero anno.

Come disposto dall’art.4 del D.L. n. 40/2010, nella Comunicazione vanno indicati i seguenti dati:

  • codice fiscale e partita IVA del soggetto tenuto alla comunicazione;
  • codice fiscale estero attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione;
  • dati anagrafici del soggetto estero persona fisica o giuridica;
  • periodo di riferimento della comunicazione;
  • importo complessivo delle operazioni attive o passive effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili e non soggette ad IVA, al netto delle note di variazione.

Tali informazioni devono essere riportate distintamente per ogni controparte con cui le operazioni sono poste in essere.

L’art.2 del D.M. 5.8.2010 ha escluso dalla Comunicazione i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti a condizione che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti art.36-bis del D.P.R. 633/72 (inibizione totale della detrazione dell’imposta sugli acquisti).

Nella Comunicazione devono essere riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.

Sanzioni

In caso di omissione della dichiarazione, incompletezza della stessa e/o comunicazione di dati non veritieri è prevista l’applicazione della sanzione da un minimo di Euro 516,00 a un massimo di Euro 4.130,00.

Entro il 31 gennaio dell’anno d’imposta successivo è possibile inviare dichiarazioni integrative senza l’applicazione di sanzioni.

Rita Martin – Centro Studi CGN