Capita, a volte, che il professionista venga a conoscenza della dovuta o possibile presentazione della dichiarazione da parte del contribuente oltre il termine ordinario di presentazione della stessa, e cioè dopo il 30 settembre.
La dichiarazione presentata oltre il termine ordinario, cioè oltre il 30 settembre, è normalmente considerata omessa. Ricordiamo che, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente incorre nell’applicazione della sanzione dal 120 al 240 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di Euro 258,00. Se non sono dovute imposte, è applicata la sanzione da Euro 258,00 a Euro 1.032,00, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, c. 1 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 e art. 32, c. 1, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446).
La medesima sanzione è applicata anche nei casi di:
- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
È invece possibile, per il contribuente, ravvedere l’omessa presentazione della dichiarazione provvedendo ad inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione e cioè entro il 29 dicembre (dichiarazione tardiva). In tal caso, la dichiarazione è considerata valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da Euro 258,00 a Euro 1.032,00, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e ferma restando l’applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
Se il contribuente presenta una dichiarazione tardiva, dovrà corrispondere una sanzione ridotta pari a 1/10 del minimo (1/10 di Euro 258,00) cioè di Euro 25,00, per ciascuna dichiarazione presentata tardivamente, che dovrà versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911. Se contestualmente sono dovute imposte, il contribuente ha la possibilità di sanare anche l’omesso versamento corrispondendo la sanzione specificatamente prevista, nonché gli interessi dovuti per legge.
La mancata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato, invece, nel caso intenda ravvedersi, comporta la corresponsione di una sanzione pari a Euro 516,00, ridotta a 1/10, per ciascuna trasmissione telematica tardiva, che dovrà versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8924.
Rita Martin – Centro Studi CGN