Per l’attività commerciale di un ente non profit possono essere adottati diversi regimi contabili: ordinario, semplificato e forfetario.
1. Regime ordinario
Tale regime è obbligatorio per gli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa con un volume d’affari superiore a 400.000,00 Euro per l’attività di servizi e a 700.000,00 Euro per attività diversa dalla prestazione di servizi. In caso di esercizio di più attività si fa riferimento all’attività prevalente.
L’opzione per la contabilità ordinaria può essere effettuata nella dichiarazione annuale Iva relativa allo stesso anno in cui avviene il comportamento concludente o nella dichiarazione di inizio attività.
Questi i libri contabili obbligatori:
- registro delle fatture emesse
- registro dei corrispettivi
- registro degli acquisti
- libro giornale
- libro inventari
- registro dei beni ammortizzabili
- scritture ausiliarie di magazzino
- libro paga e matricola, in caso di dipendenti
Tali soggetti non possono optare per il regime forfetario.
2. Regime semplificato
Il regime semplificato è applicato dagli enti non commerciali che esercitano attività d’impresa con un volume d’affari non superiore a 400.000,00 Euro per l’attività di servizi e a 700.000,00 Euro per attività diversa dalla prestazione di servizi. Anche per tale regime, nel caso di esercizio di più attività si fa riferimento all’attività prevalente.
Libri contabili obbligatori:
- registro delle fatture emesse
- registro dei corrispettivi
- registro degli acquisti
- registro dei beni ammortizzabili (in alternativa possono essere forniti all’Amministrazione finanziaria gli stessi dati contenuti in tale registro)
- libro paga e matricola, in caso di dipendenti
3. Regime forfetario L. 398/1991 – associazioni senza scopo di lucro e pro-loco
Per accedere al regime agevolato occorre esercitare apposita opzione da comunicare alla SIAE competente in base al domicilio fiscale prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende usufruire del regime. L’opzione è vincolante per cinque anni; se nell’esercizio dell’attività l’ente non commerciale inizia attività sottoposte a regimi speciali IVA (es. viaggi e turismo, monopolio) il regime speciale prevale sulle disposizioni della 398/91.
I proventi commerciali per gli enti che aderiscono al regime forfetario non devono superare i 250.000,00 euro conseguiti nell’anno precedente, secondo il criterio di cassa; il superamento di tale limite comporta l’esclusione dal regime dal mese successivo a quello in cui avviene il superamento. Se l’attività è iniziata in corso d’anno, il limite viene rapportato proporzionalmente al totale dei giorni.
3.a – Determinazione dell’imponibile ai fini IVA – art. 9 c.1 DPR 544/99
All’IVA a debito calcolata, viene applicata una detrazione forfetaria calcolata nella misura del 50% per le prestazioni generiche e pubblicitarie, del 10% sulle sponsorizzazioni e di 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione telefonica.
Il versamento dell’IVA così determinata avviene trimestralmente, senza la maggiorazione dell’interesse dell’1%, nel seguente modo:
Primo trimestre cod. trib. 6031 entro il 16 maggio
Secondo trimestre cod. trib. 6032 entro il 16 agosto
Terzo trimestre cod. trib. 6033 entro il 16 novembre
Quarto trimestre cod. trib. 6034 entro il 16 febbraio
La dichiarazione IVAva presentata limitatamente alle attività in relazione alle quali l’IVA non viene calcolata nel modo forfetario (attività commerciale con contabilità separata).
3.b – Determinazione dell’imponibile ai fini IRES
All’imponibile dei proventi commerciali viene applicato un coefficiente di redditività fissato al 3% dall’art. 25 c.4 L. 133/99; pertanto l’imponibile viene così determinato:
(Proventi commerciali x 3%) + Plusvalenze patrimoniali
Sul risultato viene applicata l’aliquota IRES in vigore (27,5%).
L’imponibile reddituale ai fini IRES come sopra calcolato costituisce anche l’imponibile di partenza per l’applicazione dell’IRAP.
3.c – Disposizioni contabili
Le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che adottano il regime forfetario 398/91, sono esonerate dall’obbligo:
- di tenuta delle scritture contabili
- di presentazione della dichiarazione annuale e periodica
- di certificazione dei corrispettivi, relativamente a scontrini e ricevute fiscali
Sono obbligate ad annotare i proventi commerciali nel Prospetto riepilogativo delle annotazioni dei contribuenti super semplificati, approvato dal D.M. 11.2.97, entro il 15 del mese successivo. Con annotazione separata vanno indicati anche i proventi non imponibili, le plusvalenze patrimoniali, le operazioni intracomunitarie.
Devono inoltre emettere fattura per tutte le operazioni che concorrono alla determinazione dell’imponibile IVA di cui al punto 3.a, emettere DDT ove previsto e osservare le disposizioni relativamente alle operazioni intracomunitarie.
I soggetti che operano in regime 398 devono assolutamente assolvere all’obbligo di tracciabilità bancaria per gli incassi e/o pagamenti di importo superiore a 516,46 Euro (L. 342/00 art.37), pena la decadenza dal regime e l’applicazione di sanzioni pecuniarie da un minimo di 258 Euro ad un massimo di 2.065 Euro.
Rita Martin – Centro Studi CGN