Nei giorni scorsi si è già ampiamente scritto delle modalità di funzionamento del nuovo regime dell’IVA per cassa, previsto dall’articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012. Tuttavia rimangono aperti alcuni dubbi interpretativi che di seguito si cercherà di affrontare e chiarire.
Gli artt. 4 e 5 del DM dell’11/10/2012 trattano degli adempimenti relativi alle operazioni attive e passive del cedente o prestatore. Nello specifico, con riguardo a quelle attive, l’art.4 specifica che tali operazioni “sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione” e, nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo “l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione”. Sul punto ci si pone il dubbio se per “corrispettivo complessivo dell’operazione” si debba intendere l’imponibile comprensivo dell’IVA o al netto dell’IVA. A seconda che si intenda in un modo oppure nell’altro i risultati sarebbero decisamente differenti. Si supponga una cessione di beni per 2.000 euro + IVA pari a 420 euro, con un incasso parziale di 900 euro. In tale caso, stando alla versione interpretativa della norma più condivisibile, cioè che per “corrispettivo complessivo dell’operazione” debba intendersi l’imponibile comprensivo dell’IVA, l’imposta da versare sarebbe pari a 156,20 euro, vale a dire il 37,19% (900/2.420) di 420 euro. Qualora invece si intendesse l’imponibile al netto dell’imposta, l’imposta da versare sarebbe pari a 189 euro, vale a dire il 45% (900/2.000) di 420 euro, con un evidente maggiore onere per il contribuente.
L’art. 5 del D.M. dell’11/10/2012 dispone che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni acquistati o ai servizi ricevuti viene esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l’imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento”. L’inciso contenuto nella norma “alle condizioni esistenti in tale momento” costituisce un altro aspetto che crea non pochi dubbi interpretativi. Ad una interpretazione della norma, il fatto che l’imposta divenga esigibile con il trascorrere di un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione e alle condizioni esistenti in tale momento, fa pensare che l’IVA debba essere detraibile con le stesse aliquote e con le stesse condizioni oggettive di detrazione esistenti al momento della scadenza annuale. Per cui, qualora durante l’anno l’operazione dovesse diventare con IVA indetraibile, il cedente non avrebbe diritto alla detrazione in quanto “le condizioni esistenti” nel momento della decorrenza annuale comporterebbero l’indetraibilità dell’imposta.
Tale nuovo regime “per cassa” comporterà inoltre qualche complicazione dal punto di vista operativo.
Le fatture emesse e ricevute infatti dovranno essere continuamente monitorate in relazione al momento di incasso e pagamento, poiché solo a tali date si verifica l’esigibilità/detraibilità dell’imposta, con la conseguente confluenza dell’IVA nella liquidazione periodica. Tale adempimento ulteriore creerà un aggravio di costi per i soggetti in contabilità semplificata che, per la natura del regime contabile adottato, non hanno l’obbligo di registrazione dei movimenti finanziari di incasso e pagamento dei documenti contabili. Tali soggetti, qualora dovessero scegliere l’IVA per cassa, si dovranno organizzare con un sistema che consenta l’esatta individuazione del momento in cui si verificano gli incassi e i pagamenti delle fatture oppure dovranno passare alla contabilità ordinaria per opzione.
Dal punto di vista procedurale si potrebbero trovare delle difficoltà, ad esempio per stabilire con esattezza la data effettiva in cui si considera effettuato l’incasso o il pagamento di una determinata fattura quando avviene tramite bonifico bancario o assegno bancario.
Tali dubbi potrebbero essere risolti rifacendosi alle precisazioni fornite in passato dall’Agenzia per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, con cui si è stabilito che:
- per gli assegni, rileva la data di consegna del titolo (ris. n.138 del 29/05/2009 e circ. n.38 del 23/06/2010)
- per i bonifici bancari, invece, rileva la data di accredito della somma sul conto corrente (circ. n.38 del 23/06/2010).
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN