Cartellino giallo per gli intermediari professionisti che trasmettono le dichiarazioni al Fisco con troppi errori.
Nelle scorse settimane alcune Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate hanno inviato agli intermediari abilitati Entratel una comunicazione nella quale mettono in evidenza il rapporto percentuale tra le dichiarazioni trasmesse telematicamente e le comunicazioni di irregolarità ad esse collegate. In particolare gli intermediari sono stati invitati “ad effettuare una ricognizione delle criticità emerse dalle comunicazioni di irregolarità e dei relativi esiti nel frattempo intervenuti, che solo in parte sono imputabili al carente e/o mancato versamento eseguito dal contribuente”.
In sostanza, “nell’ottica di una fattiva collaborazione e di un confronto costruttivo“, l’Agenzia delle Entrate intende “responsabilizzare” l’intermediario rispetto ad una parte delle comunicazioni di irregolarità emesse nei confronti dei contribuenti, di cui ha provveduto alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi. Nel caso perdurasse la trasmissione di dichiarazioni con conseguenti comunicazioni di irregolarità – specifica nella comunicazione l’Agenzia delle Entrate – il professionista potrà vedersi revocata l’abilitazione ad Entratel, ai sensi dell’art. 8 del DM 31/07/1998.
Ma cosa dice l’art.8 del DM 31/07/1998?
L’art.8 del DM 31/07/1998 specifica che l’abilitazione alla trasmissione telematica può essere revocata dall’amministrazione finanziaria in caso di gravi inadempienze agli obblighi imposti dal DM stesso e fa un preciso elenco di circostanze al verificarsi delle quali avverrebbe tale revoca:
- cessazione dell’attività;
- decesso dell’intermediario persona fisica;
- inizio di una procedura concorsuale;
- presenza di provvedimenti di sospensione per almeno 12 mesi o di radiazione dall’Albo professionale di appartenenza;
- revoca dell’autorizzazione a prestare assistenza fiscale da parte dei CAF;
- mancato invio delle dichiarazioni o trasmissione di dati difformi da quelli contenuti nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto d’imposta, ovvero da quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all’intermediario, in percentuale superiore al 5% delle dichiarazioni complessivamente ricevute, in riferimento ai dati relativi al soggetto che effettua la trasmissione o che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore al 10% dell’imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate;
- aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica;
- mancato rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali.
Sul fatto che l’amministrazione finanziaria possa disporre della facoltà di revocare le abilitazioni ad Entratel in casi di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal Decreto del 31/07/1998, non c’è alcun dubbio. Tuttavia desta qualche perplessità il riferimento al quale sembrano ricondursi gli avvisi di cui al presente articolo.
Infatti, nell’elenco delle fattispecie di revoca sopra riportato, e in particolar modo nel punto 6), non è compreso il caso in cui l’intermediario riceva un avviso di irregolarità nonostante la dichiarazione sia “conforme” alla relativa copia cartacea consegnata al contribuente. Per tale motivo si ritiene che l’Agenzia delle Entrate non possa procedere con la revoca dell’abilitazione ad Entratel adducendo come unica motivazione il fatto che l’intermediario abbia ricevuto numerose comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni trasmesse in via telematica.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN