“La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”.
Con due righe scarne di comunicato contenuto nel sito istituzionale,la CorteCostituzionaleha espresso parere contrario al carattere obbligatorio della mediazione civile e commerciale.
Le motivazioni della sentenza saranno note a breve e sarà importante conoscerne il contenuto per avere un quadro completo della situazione e avviare una riflessione sul piano giuridico.
Secondo i giuristi, infatti, se l’obbligatorietà dell’istituto della mediazione è cancellata solo per un vizio formale di eccesso di delega, in quanto la legge-delega di riferimento era scritta male e non lo prevedeva espressamente, allora si potrebbe intervenire con una nuova legge per colmare la lacuna. Se, invece,la CorteCostituzionale contesta il carattere obbligatorio della mediazione, perché l’obbligatorietà rappresenterebbe una preclusione all’accesso alla giustizia, allora è l’intero impianto giuridico a vacillare.
La mediazione civile e commerciale è stata prevista dall’art. 60 della L.n. 69/2009, che ha delegato il Governo ad adottare lo strumento del decreto legislativo per disciplinare l’istituto giuridico de quo. L’obiettivo della legge è quello di alleggerire il sistema giudiziario e puntare su uno strumento come la conciliazione per deflazionare il numero sempre più elevato di liti tra privati e riuscire allo stesso tempo ad aggredire le cause civili arretrate.
Il decreto legislativo è stato emanano dal Governo il 4 marzo 2010 con la l. n. 28. Le materie oggetto della mediazione civile e commerciale riguardano i diritti reali, le divisioni, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, i contratti di locazione e di comodato, l’affitto di azienda, le azioni di risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari. A queste materie, a partire da marzo 2012, si sono aggiunte anche le liti condominiali e per risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e dei natanti.
Va precisato che i giudici della Consulta hanno bocciato il carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione. Vale a dire l’ipotesi per la quale prima di andare dal giudice naturale era necessario esperire la via della mediazione. Restano salve le altre ipotesi contemplate dalla legge, quali:
- la mediazione volontaria legata all’ipotesi che chiunque può chiamare la controparte a un confronto dal mediatore;
- la mediazione giudiziaria legata all’ipotesi che il giudice può, valutata la questione, proporre alle parti, anche in appello, di rivolgersi ad un organismo di mediazione;
- le clausole di mediazione contenute nei contratti stipulati tra le parti.
Va da sé che la perdita del carattere dell’obbligatorietà della mediazione, sostengono alcuni autori, ne riduce fortemente la portata, con la conseguenza che l’istituto della mediazione potrebbe contribuire in maniera poco significativa al raggiungimento dell’obiettivo di sfoltire le cause presso i tribunali.
Eppure i primi segnali erano positivi. L’istituto ha funzionato molto bene nelle liti di minore ammontare consentendo di raggiungere un accordo soddisfacente tra le parti. Inoltre la durata media di un procedimento è stato di appena 4 mesi. E’ anche il caso di ricordare che è previsto un credito d’imposta fino a euro 500 per i casi risolti in sede di conciliazione.
Intanto gli organismi di mediazione sono sul piede di guerra. Si tratta di società private, ordini professionali e camere di commercio che hanno effettuato notevoli investimenti in formazione e strutture per cogliere le opportunità che offriva la mediazione obbligatoria e che ora si trovano a dover re-indirizzare gli investimenti effettuati in quanto la mediazione facoltativa presenta una scarso appeal come strumento alternativo di giustizia.
E’ il caso di sottolineare che la mediazione civile e commerciale disciplinata da d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010 non ha nulla da spartire con l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria (art. 39 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2012 conv. in L. n. 111 del 15 luglio 2011), che non viene in nessuna maniera scalfito dalla sentenza della Corte Costituzionale.
La sentenza della corte costituzionale premia le ragioni degli avvocati: si tratta davvero di evitare un processo di privatizzazione di un diritto sancito dalla Costituzione oppure si tratta (più semplicemente) di conservare prerogative che la legge sulla mediazione civile colloca in un contesto moderno ed europeo?
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN