Anche le imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane dovranno possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata. Lo stabilisce l’art. 5 del decreto legge “Crescita-bis” del 18.10.2012 n. 179, entrato in vigore lo scorso 20 ottobre.
Come è noto, la disposizione è già vigente per i professionisti, per le società semplici, cooperative, di capitali e di persone.
Nel caso di inadempimento, il provvedimento precisa che non si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da € 103 a € 1032), ma si provvederà a sospendere la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Inoltre, il provvedimento citato prevede che le imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali, iscritte al 20 ottobre di quest’anno, dovranno depositare, presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013.
È ritenersi che, come per gli altri soggetti interessati, la comunicazione PEC e le successive variazioni saranno esenti dai diritti di segreteria, dall’imposta di bollo e dal pagamento della tariffa generalmente prevista per l’invio di una pratica telematica.
Nelle precedenti occasioni, fu disposto l’invio al Registro delle imprese di una denuncia con l’indicazione del solo indirizzo PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società o da un professionista incaricato, con l’avvertenza in quest’ultimo caso, di allegare la procura Comunica firmata in modo autografo dal legale rappresentante della società e in un file separato il documento di riconoscimento dello stesso.
Infine, lo stesso decreto legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni e documenti in modalità telematica tra la pubblica amministrazione, le imprese e i professionisti, prevede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, l’istituzione di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata” (INI-PEC), sul quale però sarà bene esprimersi dopo la conversione in legge.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo.