A distanza di un anno e mezzo dell’entrata in vigore della norma (art.7, comma 2, lettera p), del D.L. 13 maggio 2011 – c.d. decreto sviluppo) che novellava la disciplina degli acquisti di carburante per autotrazione, l’Agenzia delle Entrate si ricorda finalmente di emanare la circolare (n. 42/E del 9/11/2012) per dirimere i dubbi che la norma poneva.
La norma infatti cosi recitava: “In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all’imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate detta le linee guida necessarie a rendere operativa la disposizione normativa con gli scopi di promuovere l’utilizzo di modalità di pagamento tracciabili e favorire altresì un processo di dematerializzazione dei documenti negli acquisti di carburante per autotrazione.
La circolare chiarisce quanto segue:
- le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante introducono un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. 444/1997. Il sistema della scheda carburante, pertanto, rimane in vigore per quanti non vogliano adottare come modalità esclusiva strumenti di pagamento elettronici per l’acquisto di carburante;
- la scelta del sistema di certificazione (scheda carburante o carta elettronica) riguarda il soggetto d’imposta e non gli autoveicoli. Pertanto, se un soggetto utilizza nell’ambito dell’attività più autoveicoli dovrà formulare una scelta unica per l’intero parco auto;
- l’esonero dall’obbligo di tenuta della scheda carburante riguarda solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante utilizzando esclusivamente carte di credito, carte di debito e prepagate. Un utilizzo misto delle modalità di pagamento (contanti e carte di credito) comporta l’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti;
- non è necessario utilizzare la carta elettronica in maniera esclusiva per l’acquisto di carburante. Quindi, la stessa carta può essere utilizzata anche per effettuare altri acquisti. Ciò che importa è che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta rispetto ad eventuali altre transazioni che dovessero occorrere in quel determinato momento;
- la mancanza di un obbligo in capo alle imprese individuali nonché in capo agli esercenti arti e professioni di tenere un conto corrente bancario o postale dedicato all’attività svolta non implica la tenuta di una carta elettronica da utilizzare esclusivamente all’attività d’impresa o autonoma. In altri termini, ciò che è importante è che la transazione avvenga con carta elettronica intestata al soggetto esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo. Con la stessa carta elettronica possono essere effettuati anche acquisti personali;
- un dettaglio da verificare riguarda la residenza degli operatori finanziari che rilasciano la carta. Viene precisato che le carte di credito, debito e prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di stabile organizzazione in Italia;
- quanto alla documentazione, l’Agenzia ribadisce che non viene meno l’esigenza di disporre di una serie di elementi necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante in capo all’acquirente. A tal fine è indispensabile ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto che esercita un’attività d’impresa, arte o professione. Per documentare l’operazione è necessario, quindi, che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte e la professione e che dalla ricevuta bancomat o dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto (data, rifornitore corrispettivo). Va sottolineato che non è più necessario annotare il numero dei chilometri percorsi nel periodo né il numero di targa dell’autoveicolo.
La circolare apprezza, infine, il caso in cui dalla documentazione risultino ulteriori dettagli utili a collegare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo. Per esempio è il caso degli strumenti di pagamento dai quali emerge una rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente, anche ai fini del controllo interno di gestione.
Infine, la circolare precisa che le regole suesposte non concernono il sistema delle “carte fedeltà” associate al “contratto di netting”, con il quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessione in favore dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Trattasi di somministrazione di beni non riconducibile alle cessioni che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina concernete la scheda carburante.
Con più coraggio l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto dire qualcosa in più rispetto alla possibilità di registrare in un’unica soluzione, mediante un prospetto riepilogativo, gli acquisti di carburante nel periodo sino ad un importo di € 300,00.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN