Detrazione del 50% per incentivare i lavori sul patrimonio immobiliare ma anche IVA agevolata. Tenendo conto che lo sconto del 50% si applica sul totale della fattura (IVA compresa) è importante verificare anche l’applicazione dell’aliquota IVA corretta.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sono tutti agevolati con lo sconto del 50%. La manutenzione ordinaria è agevolata per interventi su parti comuni condominiali, non sulle singole unità abitative. Ci sono tuttavia tipologie di interventi ammessi alla detrazione, che ampliano la platea degli interventi anche di “natura ordinara” per i quali è possibile ottenere lo sconto del 50% sulle singole unità abitative, in particolare quelli:
- finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”;
- “relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico”;
- “relativi all’adozione di misure antisismiche”;
- di bonifica dall’amianto;
- di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- finalizzati al conseguimento di risparmi energetici;
- relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
Molti di questi interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio (articolo 6, comma 1, lett. a), DPR 380/2001), si pensi ad esempio alla sostituzione della caldaia, la nuova stufa a pellet, il condizionatore, nuovi vetri antisfondamento, sistemi antifurto, il nuovo corrimano ecc.
Ma come stabilire se risulta applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%? Preliminarmente è necessario identificare la tipologia di intervento che si intende eseguire, in particolare:
- manutenzione ordinaria o straordinaria;
- ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo.
La Finanziaria 2010 (legge 191/2009) ha stabilito che l’aliquota agevolata del 10% possa essere applicata in maniera permanente per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (quali quelli previsti alla voce n. 127 – terdecies della tabella A, parte III allegata al Dpr 633/1972), ma non nel caso dell’acquisto diretto dei beni da parte del proprietario dell’immobile. Per applicare l’aliquota agevolata è necessario che la cessione di beni avvenga nell’ambito del contratto di appalto.
Da ricordare inoltre che, in presenza dei cosiddetti beni di “valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore degli stessi beni sopra elencati. I beni significativi sono tassativamente elencati dal D.M. 29 dicembre 1999:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza.
Ad esempio, per l’intervento di installazione di un caldaia per un valore complessivo di euro 10.000,00, se il valore della caldaia è di euro 6.000,00 e i restanti 4.000,00 corrispondono al valore della manodopera (da notare che con circolare 71/E del 7 aprile 2000 è stato chiarito che il “valore della manodopera” comprende anche il valore delle materie prime e semilavorate) l’aliquota IVA è così determinata:
Sul valore manodopera (4.000,00 x 10%) = euro 400,00
Sul valore della caldaia fino a concorrenza del valore della manodopera (4.000,00 x 10%) = euro 400,00
Sul valore residuo della caldaia (2.000,00 x 21%)= euro 420,00
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio quali restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, l’acquisto di beni finiti (ad esclusione di materie prime e semilavorati) e beni significativi sconta l’aliquota IVA del 10% anche se effettuato dal proprietario dell’immobile. L’agevolazione si estende anche agli acquisti effettuati dalla ditta o dal prestatore d’opera che li esegue.
Sono invece escluse dall’applicazione dell’IVA agevolata al 10% le prestazioni di natura professionale, come ad esempio la consulenza e la progettazione del geometra o dell’architetto.
Si applicherà inoltre l’aliquota IVA del 10% per tutte le prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta che esegue i lavori; la circolare del Ministero delle Finanza n. 71/E del 7 aprile 2000 specifica che le prestazioni in subappalto vanno fatturate alla ditta appaltatrice con aliquota IVA del 21% e poi sarà la ditta appaltatrice che riaddebiterà al committente l’importo con l’aliquota IVA agevolata al 10% confluendo nel corrispettivo dell’intervento di recupero agevolato.
Infine sull’acquisto di box nuovi che non sono opere di recupero (ma agevolati comunque con la detrazione del 50% in quanto rientrati specificatamente tra gli intereventi agevolati), l’aliquota IVA può variare dal 4% (unico box di pertinenza di abitazioni acquistate come prima casa), al 10% e fino al 21%.
Adriano Perosa – Centro Studi CGN