Nello Statuto della società a responsabilità limitata semplificata è possibile apportare ulteriori clausole che consentano di “usufruire degli spazi di autonomia proprie della società a responsabilità limitata a condizione di non porsi in contrasto con il modello e le finalità specifiche della Srls“. È questa la conclusione a cui arriva l’Assonime nella Circolare n. 29 del 30 ottobre 2012.
La disciplina sulle società a responsabilità limitata semplificate è stata introdotta dal D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 stabilendo che esse possono essere costituite da soggetti di età inferiore a 35 anni. Lo statuto di queste particolari società è stato definito dal decreto del Ministero della giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, specificamente approvato, che prevede l’assenza di corresponsione di alcun onere notarile e non contempla la possibilità di esercitare alcuna opzione prevista dalla disciplina civilistica. La stampa specializzata, in merito, si era chiesta se detto statuto potesse essere modificato senza incorrere nella nullità dello statuto stesso o nel rischio di costituire una società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) che, al contrario di quanto avviene per le Srl semplificate, viene costituta come una “normale” Srl. Secondo la suddetta Circolare di Assonime, nonostante la modifica dello statuto non sia mai stata esplicitamente prevista e nemmeno presa in considerazione nel modello standard approvato dal Ministero della giustizia, è da ritenersi possibile l’integrazione dello stesso considerato anche il dettato letterale del suddetto decreto ministeriale n. 138 nella parte in cui stabilisce che, per quanto non previsto dal modello, si applicano le regole ordinarie “ove non derogate dalla volontà delle parti”.
Assonime, inoltre, nella suesposta Circolare, ha approfondito il tema del requisito anagrafico. Come noto, il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 prevedeva che soltanto i soggetti under 35 potevano costituire la Srl semplificata. L’art. 2463-bis del codice civile, pertanto, almeno nella versione originaria, prevedeva, come conseguenza, che il superamento della soglia del trentacinquesimo anno di età rappresentasse causa ostativa alla permanenza del soggetto in qualità di socio della Srl, prevedendo l’esclusione di diritto dalla compagine sociale. In altri termini, un soggetto di età inferiore a 35 anni che avesse costituito la Srl semplificata, era costretto a recedere dalla società o a trasformarla alla data del compimento del trentacinquesimo anno.
Tale previsione, tuttavia, è stata cancellata a seguito dell’approvazione della legge n. 27 del 24 marzo 2012, recante “conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1“.
Secondo Assonime, quindi, il requisito dell’età anagrafica deve sussistere alla data della costituzione della società o dell’ingresso di un nuovo socio, ma non è necessario che permanga durante tutta la vita della società. In merito, inoltre, il Comitato dei consigli notarili delle Tre Venezie ha precisato che le cause di esclusione del socio, di trasformazione o di scioglimento delle Srl sono soltanto quelle previste dagli artt. 2473-bis e 2484 del codice civile e non quella del mancato rispetto del requisito anagrafico “in corso d’opera“.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN