Approssimandosi le festività natalizie torna utile dare una rispolverata alle norme fiscali che interessano gli “omaggi”, occupandoci in questa sede dei beni che vengono distribuiti gratuitamente dalle imprese ai loro clienti.
Per un cenno alle disposizioni normative è bene iniziare dal TUIR (n. 917 – 1986) il cui art. 108, dopo avere trattato delle spese di rappresentanza in generale, precisa che “Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00” (che non devono essere conteggiate nemmeno ai fini del limite di deducibilità delle altre spese di rappresentanza, rapportate all’ammontare dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi).
Ai fini dell’integrale deducibilità dal reddito quindi, ciò che conta è il valore dei predetti beni, a prescindere che essi siano stati comprati per essere omaggiati oppure siano stati prodotti o acquistati ai fini della rivendita (cioè merci) e poi successivamente destinati ad essere regalati.
Se il costo di produzione o d’acquisto dei beni dovesse essere invece d’importo superiore a € 50,00, si entra a pieno titolo nella deducibilità della complessiva voce di spese di beni per rappresentanza, consentita fino all’1,3 % dei ricavi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi fino a € 10 milioni, e in percentuali decrescenti per ricavi fiscali di ammontare superiore (vedasi D.M. Economia e Finanze 19.11.2008).
Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile (vedasi D.M. Economia e Finanze 19.11.2008).
Il trattamento fiscale dell’IVA è invece più articolato e tiene conto della differenza tra beni ordinariamente commercializzati dalle imprese e beni acquistati per essere omaggiati, sia sotto l’aspetto della detraibilità dell’imposta all’atto dell’acquisto che dell’esigibilità all’atto della consegna, oltre che in dipendenza del loro valore.
Infatti dal combinato disposto dagli artt. 2 c. 2 n. 4, 19 e 19 bis1 c. 1 lett. h) D.P.R. 633/1972 si evince che:
l’IVA sugli acquisti di beni da omaggiare, NON commercializzati dall’impresa
- è interamente detraibile se il costo unitario di essi non supera € 25,82 (occhio quindi alle ceste natalizie che, composte ciascuna da diversi beni, se dovessero costare oltre € 25,82 d’imponibile, ricadrebbero nell’impossibilità della detrazione dell’imposta);
- è indetraibile (e quindi l’IVA verrà sommata al costo) se il costo unitario di essi supera € 25,82;
l’IVA a debito dovuta all’atto della consegna di beni omaggiati, NON commercializzati dall’impresa
- non sarà dovuta per i beni il cui costo non supera € 25,82 (fuori campo art.2 , c. 2, numero 4) D.P.R. 633/72);
- non sarà dovuta se non è stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto – per scelta, prevedendo che i beni sarebbero stati omaggiati oppure perché il costo unitario dei beni supera € 25,82 – (fuori campo art. 2, c.2, numero 4) D.P.R. 633/72 );
l’IVA sugli acquisti di beni da omaggiare, commercializzati dall’impresa, sarà stata detratta dall’impresa in quanto si riteneva che i beni acquistati dovessero essere rivenduti (si pensi alla cartoleria che acquista agende – senza contrassegni aziendali – che verranno, in parte, omaggiate ai clienti);
l’IVA a debito dovuta all’atto della consegna di beni omaggiati, commercializzati dall’impresa, sarà dovuta e potrà essere contabilizzata a questo fine in un registro degli omaggi in cui annotare la data, la descrizione del bene, il valore normale pari al prezzo al quale sarebbe stato venduto suddiviso in base all’aliquota propria, tra imponibile e IVA; in alternativa l’impresa potrà emettere apposita autofattura riepilogativa delle consegne del mese.
In ogni casistica, l’emissione del documento di trasporto, sul quale annotare la causale di trasporto “omaggio”, avrà lo scopo di documentare l’effettiva consegna del bene e consentirà al donatario di vincere la presunzione di acquisto di cui al D.P.R. 441/1997.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo