La risoluzione n. 2/DF diramata dal MEF il 13 dicembre 2012 contiene importanti chiarimenti relativi ai rimborsi e ai conguagli IMU.
In particolare:
1 Per ottenere il rimborso IMU, il contribuente deve presentare una sola istanza al Comune, anche nel caso in cui abbia versato in eccesso la quota riservata allo Stato.
2 Il Comune dovrà effettuare i rimborsi entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza (art. 1, comma 164, L.n. 296/2006).
3 Ulteriori istruzioni operative verranno diramate per regolare le compensazioni tra Comune e Stato in caso di errori nei versamenti.
Le incertezze applicative nascono dal fatto che l’IMU è un’imposta municipale solo di nome in quanto di fatto una quota del gettito viene destinato allo Stato. E’ il caso di precisare però, che le attività di accertamento e di riscossione dell’imposta spettano al Comune che potrà trattenere le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Ecco i casi più importanti contenuti nella risoluzione 2/DF .
- Versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto. Il contribuente che vanta un credito nei confronti sia del Comune che dello Stato per aver versato ad entrambi importi non dovuti, potrà ottenere il rimborso presentando un’unica istanza al Comune a cui spetterà verificarne la spettanza.
- Versamento allo Stato di una quota IMU dovuta al comune. Qualora il contribuente abbia un credito IMU solo nei confronti dello Stato, in quanto ha versato una quota erariale superiore al dovuto, per ottenere il rimborso deve presentare un’istanza al comune. L’importo richiesto sarà pari alla differenza tra la somma versata in più allo Stato e quella dovuta al comune. Naturalmente se in sede di saldo è stata versata per intero la quota IMU comunale, il richiedente formulerà la richiesta di rimborso dell’intera somma versata in eccedenza allo Stato.
- Versamento allo Stato di un importo non dovuto. Se il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento del saldo IMU, pur tenendo conto di quanto versato allo Stato, ha pagato la differenza a favore del comune, dovrà presentare all’ente locale un’istanza nella quale deve evidenziare che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente pagata allo Stato.
- Versamento con erronea indicazione del codice tributo. Tale ipotesi può verificarsi quando il contribuente indica erroneamente il codice tributo relativo all’immobile assoggettato all’imposta. Si determina, quindi, una diversa distribuzione dell’imposta tra Stato e Comune. La risoluzione precisa che la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all’Agenzia delle Entrate, in quanto l’IMU è un tributo comunale. La questione sarà risolta tra gli enti beneficiari che dovranno provvedere alle relative regolazioni finanziarie.
- Versamento con erronea indicazione del codice catastale da parte dell’intermediario. E’ questo il caso in cui l’intermediario presso il quale è stato presentato il modello F24 (banca, Poste Italiane spa, agente della riscossione), riporta in maniera errata il codice catastale del comune dove è situato l’immobile, indicato dal contribuente nel modello F24. In questo caso, l’intermediario, su richiesta del contribuente, in base alle vigenti disposizioni, deve richiedere l’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e rinviarlo con i dati corretti. In tal modo la Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate potrà sistemare la base informativa e trasmettere ai Comuni interessati i dati complessivi delle operazioni.
Nonostante i chiarimenti, è prevedibile che i Comuni emetteranno una serie di avvisi di liquidazione e di accertamento in tutti i casi di disallineamento tra quanto dovuto e quanto effettivamente ricevuto. Proprio per evitare la solita ondata di avvisi, la risoluzione si conclude con un invito ai contribuenti di tenere informato il comune interessato dell’avvenuta operazione “nelle forme ritenute più idonee”.
Infine in caso di omesso o parziale versamento dell’IMU, il contribuente potrà avvalersi:
- del ravvedimento “sprint”, con versamento entro 14 giorni, quindi, entro il 31 dicembre, versando una mini sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- del ravvedimento “breve”, con versamento entro 30 giorni con versamento di una sanzione ridotta al 3%;
- del ravvedimento “lungo”, con versamento entro un anno con una sanzione pari al 3,75%.
Il versamento dovrà essere effettuato unitamente agli interessi maturati dal giorno della scadenza al giorno del pagamento.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN