Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello in bozza del 730/2013 con una serie novità in materia di fiscalità degli immobili, spese di ristrutturazione edilizia e oneri deducibili.
Ecco in sintesi le principali novità in materia di IRPEF legate all’introduzione dell’IMU:
- non sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale dei terreni, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
- non sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito;
- per gli immobili esenti dall’IMU, invece, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi se dovute, l’IRPEF e le relative addizionali.
Nei quadri A e B del modello 730/2013, il contribuente dovrà avere cura di segnalare, nelle apposite caselle di nuova introduzione, quali terreni e quali fabbricati beneficeranno del non assoggettamento a IRPEF e addizionali per effetto della natura sostitutiva della nuova imposta municipale.
Sempre in tema di redditi di fabbricati vanno segnalate le seguenti novità:
- il reddito dei fabbricati di interesse storico e artistico concessi in locazione è costituito dal maggior importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata del 5% e il canone di locazione ridotto del 35%. Poiché la modifica incideva già sugli acconti, nel rigo F1 dedicato agli acconti sono stati introdotti quattro nuovi campi per verificare il corretto adempimento;
- con degli appositi codici viene disciplinato il caso in cui l’abitazione principale è in parte concessa in locazione.
Molte le novità per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuate successivamente al 26 giugno 2012:
- la detrazione del 36% è salita al 50%, nel limite di spesa di € 96.000, raddoppiando il previgente plafond di € 48.000 per unità immobiliare. Queste spese si estendono fino al 30 giugno 2013, per cui anche il modello 730 per l’anno 2013 dovrà gestire le spese sostenute in periodi diversi e con differente detrazione;
- per i contribuenti di età superiore a 75 o 80 anni, dal 2012 non è più ammessa la detrazione in un numero di rate diverso da 10. In precedenza, tali contribuenti potevano detrarre le spese in 5 o 3 quote annuali di pari importo.
- è operativa la detrazione per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per quanto concerne la detrazione del 55% si segnala la possibilità di godere di tale beneficio anche per le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Tra gli oneri deducibili si segnala la franchigia di deducibilità dei contributi sanitari obbligatori versati al servizio Sanitario Nazionale (per esempio versati con l’assicurazione rc auto moto). Per effetto della Riforma Fornero, tali contributi si renderanno deducibili solo per la quota parte eccedente i 40 euro.
Per via dell’eliminazione della retroattività per l’anno 2012 di alcune norme contenute nel Decreto Stabilità in corso di approvazione in questi giorni, sul fronte degli oneri deducibili e detraibili non vi sono altre novità.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN