Il contribuente che rinuncia all’agevolazione “prima casa” entro il termine riferito all’impegno assunto dovrà restituire il beneficio (differenza tra imposta calcolata col metodo ordinario e imposta calcolata col beneficio) senza l’applicazione della sanzione del 30% su detta differenza.
E’ l’importante principio che si desume da due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che di fatto superano l’orientamento intransigente tenuto dagli Uffici periferici in passato.
I casi riguardano:
- La circostanza che l’acquirente, non residente nel Comune ove è situata l’unità immobiliare oggetto dell’agevolazione “prima casa”, rinunci a trasferire la propria residenza entro i 18 mesi successivi all’atto di acquisto (Risoluzione n. 105/E del 3 ottobre 2011);
- Il fatto che l’acquirente proceda alla vendita prima dei cinque anni dell’unità immobiliare oggetto di agevolazione rinunciando all’acquisto di una nuova abitazione entro un anno dalla vendita (Risoluzione n. 112/E del 27 dicembre 2012).
L’Agenzia delle Entrate, rifacendosi alla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr sentenza n. 8784 del 28 giugno 2000) distingue la sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici dal comportamento che il contribuente dovrà tenere in un momento successivo all’atto.
Ne deriva che il contribuente che si trovi, laddove siano ancora pendenti i termini di 18 mesi e un anno, nelle condizioni di non poter, ovvero di non voler rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può comunicare la propria intenzione all’Amministrazione Finanziaria. A tal fine, il contribuente è tenuto a presentare un’apposita istanza, all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con agevolazione “prima casa”, con la quale il contribuente manifesta espressamente:
- di non voler procedere all’acquisto di un nuovo immobile entro i dodici mesi;
- oppure di non essere intenzionato a trasferire entro i 18 mesi la propria residenza nel Comune ove si trova la sede dell’unità immobiliare agevolata.
In tali casi il contribuente sarà tenuto esclusivamente al versamento della differenza tra l’imposta di atto (registro e ipo-catastali) pagata e quella dovuta, senza applicazione di sanzioni, oltre il pagamento degli interessi legali.
Se il termine di un anno, ovvero 18 mesi decorre, senza che il contribuente abbia tenuto il comportamento richiesto (mancato acquisto di una nuova unità immobiliare, ovvero rinuncia a spostare la propria residenza), si verifica la decadenza del beneficio dell’agevolazione prima casa. In considerazione del fatto che i requisiti per godere dell’agevolazione sussistevano al momento dell’atto, la circolare precisa che in tali casi è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997 con un abbattimento della sanzione del 30%. Trattandosi di fattispecie in cui la liquidazione dovrà essere eseguita d’ufficio, si applica il comma 3 dell’art. 13 citato che prevede: “Il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 gg. dalla notificazione dell’avviso di liquidazione”.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN