È definitivo. Nell’ottica di semplificare e sviluppare le comunicazioni telematiche aventi valore legale in particolare fra i soggetti economici e la Pubblica Amministrazione, la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 del decreto Sviluppo Bis (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) ha anticipato al 30 Giugno 2013 l’obbligo di comunicazione della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte delle imprese individuali già iscritte e attive (art. 5, comma 2) al Registro delle Imprese competente, con esclusione di quelle soggette a procedure concorsuali. La legge di conversione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 Dicembre 2012 ed è quindi in vigore.
Come è già avvenuto con riferimento alla pratica di comunicazione dell’indirizzo PEC da parte delle società, la maggior parte delle Camere di Commercio si è concordemente allineata verso l’estensione dell’esenzione dai bolli e dai diritti di segreteria anche alle imprese individuali, pur in assenza di una comunicazione ufficiale.
IMPRESE COINVOLTE E POSSIBILI CRITICITÀ
Il numero di imprese coinvolte dal provvedimento è enorme: oltre 3,5 milioni.
Vi è un ulteriore elemento da considerare: la nuova scadenza, andando a sostituire quella originariamente prevista per il 31/12/2013, cade in piena campagna dichiarativi, un periodo molto “caldo” per gli studi professionali che saranno chiamati ad organizzarsi per tempo. Considerando il numero di imprese coinvolte, è prevedibile un generale rallentamento dei tempi di evasione delle richieste di caselle PEC da parte di tutti i distributori nonché quelli relativi all’esame delle pratiche da parte delle Camere di Commercio. Risulterà pertanto cruciale pianificare la comunicazione sin da Gennaio 2013 al fine di evitare spiacevoli ritardi.
IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
Le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o si annotano all’Albo delle imprese artigiane, sono tenute ad indicare l’indirizzo PEC di riferimento contestualmente alla pratica di iscrizione (all’articolo 5, commi 1 e 2 del citato Decreto), all’interno del quadro 5 “SEDE DELL’IMPRESA” del Modello I1.
SANZIONI
Per chi non adempie all’obbligo di comunicazione, pur restando ferma la non applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice Civile, le penali si sono fatte più rigide: sono stati ridotti da 3 mesi a 45 giorni i termini entro i quali l’ufficio del registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo PEC. Ricordiamo che trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata.
Alberto Facca – Centro Studi CGN