Nella disciplina delle compensazioni dei crediti IVA sono state introdotte importanti novità (D.L. 78/2009 e D.L. 16/2012) al fine di contrastare possibili abusi. Pertanto, gli operatori dovranno prestare massima attenzione all’argomento, che si presenta complesso e articolato. Riepiloghiamo quindi i criteri di stratificazione del credito IVA nonché vincoli e limiti per la compensazione.
In merito, si ricorda che il credito IVA va stratificato secondo le seguenti indicazioni:
- importo a credito sino a 5.000 euro. Tale circostanza non subisce nessuna limitazione per quanto concerne la compensazione. In tal caso si può operare liberamente sia con riferimento al momento di utilizzo che in relazione al canale utilizzato. Non è previsto il rilascio del visto di conformità.
- importo a credito da 5.001 a 15.000 euro. La compensazione del credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale ovvero dell’istanza modello TR per quella infrannuale da cui il credito emerge. La logica è quella per la quale prima di poter utilizzare il credito IVA in compensazione è necessario mettere in condizioni l’Amministrazione Finanziaria di eseguire un controllo sulle operazioni da cui scaturisce il credito. Questi soggetti sono stati invitati ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel o Fisconline). Anche in questo caso non è necessario il visto di conformità.
- credito oltre i 15.000 euro. Oltre i 15.000 euro i vincoli si fanno più stringenti. I soggetti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all’IVA per importi che superano i 15.000 euro devono necessariamente presentare la dichiarazione IVA annuale o l’istanza modello TR. Si può procedere con la compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Anche questi soggetti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Il credito annuale IVA che supera i 15.000 euro obbliga i contribuenti ad un ulteriore adempimento: il visto di conformità che riguarda esclusivamente la dichiarazione annuale da cui emerge il credito. Di converso, è il caso di precisare che il credito derivante dal modello TR non è mai interessato dal visto di conformità.
Il rilascio del visto di conformità da parte del professionista prevede:
- la sottoscrizione di un’apposita polizza assicurativa di responsabilità civile;
- la presentazione di una comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente.
La DRE, a seguito della verifica dei requisiti, provvede ad iscrivere il professionista in un Elenco informatizzato. È il caso di precisare che, sussistendo i requisiti, il professionista è abilitato ad apporre il visto di conformità dal momento in cui invia la comunicazione, anche se la documentazione merita di essere integrata in un momento successivo.
L’attenzione ai crediti IVA va prestata al momento in cui occorre operare la compensazione, tenendo presente:
- i vincoli alle compensazioni riguardano le cd. “compensazioni orizzontali” (vale a dire con altri tributi e contributi). Le compensazioni verticali (IVA da IVA) non sono interessate dal monitoraggio anche se avvengono tramite F24 (per esempio si presenta in via facoltativa il modello F24 per compensare il debito IVA di gennaio 2013 con il credito IVA annuale 2012);
- il limite di compensazione è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno di utilizzo in compensazione. Tale limite va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito (annuale o infrannuale). Ad esempio: contribuente che ha presentato il modello TR per il primo trimestre 2012 di 5.000 euro e un secondo TR per il secondo trimestre di 30.000 euro. La dichiarazione IVA chiude con un credito annuale di 4.000 euro. Il credito del primo trimestre 2012 era liberamente compensabile, il credito del secondo trimestre era compensabile a partire dal 16 agosto, il credito annuale è liberamente compensabile in quanto vi è un ulteriore plafond fino a 5.000 euro a disposizione che è da ritenere distinto da quello utilizzato per i modelli TR (cfr. circolare n. 16E del 2011);
- in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per un importo complessivo superiore a 1.500 euro non è possibile operare la compensazione orizzontale (ex art. 31 del D.L. 78/2010). Il divieto riguarda la compensazione di tutti i crediti erariali (compresi quelli IVA) e l’inosservanza del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato. È possibile ripristinare la compensazione dei crediti previo pagamento dei ruoli scaduti tramite modello F24 accise, codice tributo “RUOL” (cfr. risoluzione n. 18/E del 2011).
Al riguardo si raccomanda, quando ci si appresta alla compensazione dei crediti, di verificare la situazione del contribuente presso il competente Agente per la riscossione.
È possibile presentare la dichiarazione IVA annuale a partire dal 1° febbraio, in forma separata, in deroga alle regole ordinarie che prevedono l’unificazione dei modelli dichiarativi. La circolare n. 1/E del 2011 ha esteso la possibilità della dichiarazione annuale IVA anche nei riguardi dei contribuenti che presentano un saldo annuale a debito.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN