Fatture Intra UE: cosa cambia dal 1 gennaio 2013

È stata modificata la tempistica di emissione e di registrazione delle fatture relative alle cessioni  intracomunitarie di beni; dal 1 gennaio la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo. 

La Legge di stabilità 2013 ha modificato le disposizioni di fatturazione anche per le operazioni intracomunitarie, le cui regole sono stabilite dal D.L. 331/1993.

Secondo quanto riformulato all’art.46, c. 2, del D.L. sopra citato, relativamente alle cessioni intracomunitarie di beni, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, determinato dalla data di consegna o di spedizione dei beni verso l’altro Stato UE. Nella fattura dovrà essere trascritta la dicitura “Operazione non imponibile – art.41 D.L. 331/93”.

Un’ulteriore novità è intervenuta nella modalità di registrazione della medesima fattura. Essa infatti dovrà essere trascritta distintamente nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione sopra citato, in riferimento allo stesso termine. Pertanto, ad esempio, in riferimento alla nuova normativa, la cessione intracomunitaria che è avvenuta nel mese di ottobre deve essere fatturata entro il 15 novembre e deve essere registrata entro il predetto termine (15 novembre), in riferimento però al mese in cui è avvenuta la cessione, e cioè il mese di ottobre.

Le novità non potevano non riguardare anche gli acquisti. Fermo restando l’obbligo dell’integrazione, l’art.46, c. 1, del D.L. 331/1993, così come modificato dalla Legge di stabilità 2013, prevede che il termine di registrazione della fattura di acquisto intracomunitaria  sia il 15mo giorno successivo al ricevimento della stessa, con riferimento al mese precedente; il documento deve essere registrato separatamente nel registro delle fatture emesse, secondo l’ordine di numerazione e con anche l’indicazione dell’importo in valuta. Dal 1 gennaio 2013, inoltre, la registrazione, ai fini della detrazione, deve essere effettuata entro il termine della liquidazione periodica IVA o della dichiarazione annuale IVA nella quale è stata esercitata.

Ricordiamo, infine, le modifiche introdotte per recepire la direttiva comunitaria 2010/45/Ue, contenute nell’art.21 c.6-bis del DPR 633/72. Con l’introduzione del nuovo comma, infatti, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, deve emettere fattura  anche per le seguenti operazioni non soggette ad IVA per la mancanza del requisito della territorialità:

  • per le cessioni di beni e prestazioni di servizi extra Ue, annotando in fattura “operazione non soggetta”;
  • per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ad un soggetto passivo debitore d’imposta in altro Stato Ue, diverse da quelle di cui all’art.10 numero da 1) a 4) e n. 9), annotando in fattura “inversione contabile”.

In entrambi i casi, in caso di inosservanza verrà applicata la sanzione di cui all’art. 6 c.2 del D.Lgs. 471/97  (… compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati).

Rita Martin – Centro Studi CGN