L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto, con decorrenza dal 1.12.2012, un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa” o “cash accounting”).
Il nuovo regime è applicabile ai soggetti IVA con un volume di affari non superiore ai 2.000.000 di euro. Si tratta della possibilità di versare l’IVA solo quando la fattura viene incassata anziché al momento dell’emissione. La novità introdotta si pone l’obiettivo di superare, con riguardo ai soggetti economici di minori dimensioni, in un periodo di crisi di liquidità, la conseguenza di dover anticipare all’erario somme di cui si avrà la disponibilità in un momento successivo.
La possibilità di versare l’IVA al momento dell’incasso della fattura implicherà la detrazione dell’IVA sugli acquisti al momento del pagamento della fattura. Per le imprese sarà necessario, quindi, contabilizzare sia il momento dell’emissione/ricezione che il momento della riscossione/pagamento della fattura
A chi conviene il nuovo regime? La valutazione della possibilità di accedere al nuovo regime deve necessariamente prendere in considerazione la composizione delle operazioni attive. È necessario verificare con attenzione la combinazione di operazioni tra clienti soggetti IVA e clienti privati, posto che solo le operazioni rivolte a favore dei primi beneficiano del differimento dell’IVA. Pertanto, quando le operazioni attive sono rivolte prevalentemente nei confronti dei privati non vi saranno vantaggi significativi nell’applicazione dell’IVA per cassa, in quanto a fronte del limitato ammontare del differimento dell’IVA che riguarda i clienti soggetti IVA, ci sarà la detrazione IVA sugli acquisti che verrà differita senza distinzione di destinazione.
Per esempio: il contribuente rivolge il 20% delle operazioni attive nei confronti dei soggetti IVA e l’80% nei riguardi dei privati. In questo caso occorre tener presente che, mentre per le operazioni attive sarà possibile differire l’IVA solo sul 20% del volume di affari, la detrazione IVA verrà differita al momento del pagamento per la totalità degli acquisti.
L’analisi statica deve poi essere accompagnata da un’analisi dinamica. Occorre, cioè, visto che il vincolo è triennale, valutare le dinamiche attese di fatturato. Una prospettiva di fatturato che dovesse portare a sviluppare maggiori volumi di affari nei riguardi dei privati dovrà comportare scelte conseguenti a tale modificazione.
Altro aspetto da considerare riguarda l’appesantimento degli adempimenti contabili. Da un parte va considerato che le software house stanno predisponendo i programmi in modo da agevolare i contribuenti nella tenuta della contabilità. Allo stesso tempo, il regime IVA per cassa presenta complicanze insormontabili in quanto l’impianto contabile deve comunque essere organizzato in maniera tale da:
- determinare il volume d’affari secondo le regole ordinarie;
- determinare l’IVA da versare sulla base della differenza tra l’imposta applicata sugli incassi e l’imposta applicata sui pagamenti.
L’adeguamento delle scritture contabili deve prevedere poi, l’istituzione di due appositi conti: “IVA a debito differita” e “IVA a credito differita”. In essi si dovrà contabilizzare l’IVA al momento della registrazione della fattura attiva o passiva. I predetti conti verranno girocontati ai tradizionali “IVA a debito” e “IVA a credito” ai fini del conteggio nella liquidazione periodica IVA quando la fattura sarà incassata (o pagata) ed, in ogni caso, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo l’assoggettamento del cliente a procedure concorsuali.
Per le imprese che adottano la contabilità semplificata sarà inevitabile dover verificare gli incassi/pagamenti sulla base delle risultanze bancarie con ulteriori appesantimenti amministrativi.
Per quanto concerne i professionisti, questi ultimi sono obbligati all’emissione della fattura e al relativo versamento dell’imposta, al momento dell’incasso del corrispettivo, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R 633/1972. La norma si coniuga con il disposto normativo contenuto nell’art. 54, comma 1 del D.P.R. 917/1986, che prevede il criterio di cassa per la tassazione del reddito dei liberi professionisti. Si può affermare per questi che l’applicazione del regime di cassa, ai fini dell’IVA rappresenti una inutile complicazione.
Conclusioni. Alla luce delle considerazioni svolte emerge che il regime IVA per cassa rappresenta un regime appetibile per le imprese che:
- operano prevalentemente con soggetti IVA;
- presentano una dinamica incassi/pagamenti sfavorevole, nel senso che la durata media dei crediti derivanti dalle operazioni con esposizione dell’IVA è significativamente superiore alla durata media dei debiti derivanti dalle operazioni che presentano IVA in addebito.
In tali ipotesi, il regime IVA per cassa può rappresentare una soluzione per alleggerire il carico finanziario in un periodo di crisi di liquidità.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN