La presentazione telematica dei ricorsi amministrativi all’INPS

È ormai a regime la procedura telematica messa a disposizione dall’INPS per ricorrere avverso i provvedimenti emessi in materia di contributi e prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti dovuti alle rispettive gestioni. Proponiamo un breve vademecum per chiarire l’iter procedurale.

Come previsto dall’art. 47 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, è il Comitato amministratore per la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali rispettivamente degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che decide i ricorsi amministrativi presentati in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

La proposizione del ricorso amministrativo non sospende il provvedimento emanato dall’INPS e, come di seguito esposto, è necessario per potere procedere nelle controversie in questione.

Infatti, il termine per ricorrere ai predetti Comitati è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato e trascorsi inutilmente ulteriori novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati potranno adire l’ Autorità Giudiziaria.

I professionisti di cui all’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979 n.12, previa abilitazione ai servizi telematici, potranno accedere alla procedura seguendo il seguente percorso presente nel sito www.inps.it:  Servizi On line – Elenco di tutti i servizi – Ricorsi online – Accedi al servizio, con l’inserimento del proprio codice fiscale e PIN.

Il percorso successivo che è guidato, richiede oltre ai dati anagrafici del ricorrente (la cui coerenza sarà confrontata con i dati contenuti negli archivi dell’INPS) e ad alcune informazioni relative alla pratica da trattare, i seguenti documenti da prodursi in formato elettronico pdf oppure immagine jpeg:

  • modello di delega sottoscritto dal ricorrente e rilasciato all’intermediario per trasmettere il ricorso;
  • il valido documento d’identità del ricorrente;
  • il ricorso (indirizzato ad uno dei predetti Comitati amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani/esercenti attività commerciali) datato e firmato dal ricorrente;
  • eventuali allegati (segnalando quelli che per la loro natura sanitaria contengono dati sensibili e devono quindi essere considerati riservati).

Subito dopo l’inserimento del ricorso è stato predisposto uno spazio per eventuali annotazioni e per qualsiasi difficoltà durante la lavorazione della pratica è possibile accedere ad un link che consente il collegamento con il call center dell’INPS oltre che consultare un manuale utente.

Dal momento che a volte si sono verificate difficoltà nell’acquisizione dei files degli allegati facoltativi, si rende opportuno esplicitare nel ricorso gli estremi della documentazione probatoria.

Dopo avere visualizzato una sintesi dei dati del ricorso e confermato l’invio, il sistema rilascerà una ricevuta provvisoria cui seguirà quella definitiva nelle 24 ore successive.

In corrispondenza di ciascun ricorso oppure dall’elenco dei ricorsi inoltrati, il professionista intermediario potrà stampare la ricevuta di presentazione del ricorso, conoscere la fase di lavorazione e infine l’esito–delibera. Per altri utili riferimenti procedurali è possibile consultare qui la Circolare INPS n.32 del 10.2.2011.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo