Forse non siamo ancora entrati nel vivo dell’IMU 2013, ma per evitare di farsi trovare impreparati, riteniamo utile sottolineare, al riguardo, alcune differenze tra l’IMU 2013 e l’IMU 2012 e le principali criticità.
La prima buona notizia per i contribuenti che possiedono seconde case, o per i titolari di negozi, è che il calcolo dell’IMU 2013 sarà più semplice rispetto a quello proposto nel corso del 2012.
Scompare, infatti, l’obbligo di versare, contestualmente, allo Stato e al Comune l’IMU dovuta sugli immobili posseduti dal contribuente. Secondo il testo licenziato dal Parlamento, infatti, nel 2013, l’IMU non sarà più ripartita tra Stato e Comuni e, di conseguenza, l’intero gettito per abitazioni e negozi finirà interamente nelle casse del Comune di residenza del contribuente. Il comma 380, art. 1 della legge di stabilità, infatti, alla lett. a) prevede che “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”. Questo aspetto determinerà una semplificazione e, forse, anche un alleggerimento del prelievo; in generale, infatti, è possibile prevedere l’abbassamento delle aliquote dal momento che gli aumenti delle aliquote registrati nel corso del 2012 si spiegano anche con la “confusione” sui dati effettivi delle entrate locali.
Le speranze di alleggerimento del peso fiscale si infrangono, invece, nella legge di stabilità nella parte in cui prevede che le imprese e gli alberghi e, in generale, tutti i proprietari dei fabbricati censiti nel gruppo catastale D, a decorrere dal 2013, verseranno l’IMU in base all’aliquota standard (0,76 per cento). In merito, il comma 380, art. 1 della legge di stabilità, alla lett. f) prevede che ”è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”. Tale imposta, così calcolata, andrà integralmente allo Stato, anche se il comune potrà applicare una maggiorazione fino allo 0,3%.
Al riguardo, bisogna ricordare che l’abrogazione integrale del comma 11 del suddetto art. 13 porta con sé anche alcune criticità; l’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 prevedeva la riserva ai Comuni del gettito dei fabbricati rurali strumentali. In questo caso, la principale criticità è data dal fatto che, poiché i fabbricati rurali destinati ad uso strumentale sono classificati nella categoria catastale D/10, a decorrere dal 2013 il gettito dovrebbe essere riservato allo Stato con l’aliquota standard dello 0,76%; il comma 8 dell’art. 13, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede un’aliquota agevolata dello 0,20% che può essere ulteriormente ridotta dal Comune. Ne consegue che è necessario intervenire per porre rimedio a questo inconveniente legislativo.
Una norma, inoltre, dovrà certamente porre rimedio all’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 11 nella parte in cui prevedeva che accertamento e riscossione dell’IMU, anche per la parte erariale, fossero svolti dal Comune al quale spettano le maggiori somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
È logico supporre, infatti, che il Comune non avrà alcun interesse a emettere accertamenti per recuperare somme che andranno integralmente allo Stato. È probabile, al contrario, che le amministrazioni comunali aumenteranno l’aliquota standard dello 0,76% al fine di recuperare la maggiore imposta accertata, gli interessi e le sanzioni sulla parte di imposta eccedente quella calcolata con l’aliquota standard.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN