Verifica della permanenza del regime contabile: controllo ricavi 2012

In questi giorni, commercialisti ed esperti contabili, alle prese con la registrazione delle fatture di fine anno dei propri clienti, devono controllare i limiti dei ricavi 2012 per la verifica della permanenza nel regime contabile adottato. Ecco quindi una sintesi dei controlli che è necessario effettuare.

In buona sostanza:

  • per i soggetti in contabilità semplificata si dovrà verificare se sussiste l’obbligo di passare alla contabilità ordinaria;
  • per i soggetti in contabilità ordinaria si dovrà verificare se hanno la possibilità di optare per la contabilità semplificata.

Possono usufruire del regime contabile semplificato i soggetti (persone fisiche e società di persone) con un ammontare dei ricavi:

  • non superiore a 400.000 euro per le imprese esercenti attività di servizi;
  • non superiore a 700.000 euro per le imprese esercenti attività diverse dai servizi o che nell’anno precedente non abbiano superato tale ammontare.

Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Il regime di contabilità semplificata è il regime naturale per tutti quei contribuenti che rientrano nei predetti limiti. Il regime semplificato si protrae di anno in anno. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all’inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell’anno precedente.

Il regime di contabilità semplificata prevede la tenuta dei seguenti registri:

  • registri IVA (fatture acquisti, fatture vendite, corrispettivi): nei quali vanno annotate anche le operazioni che non rilevano ai fini IVA: le quote di ammortamento, le rimanenze, i ratei e i risconti, le fatture da ricevere e da emettere, le spese del personale dipendente ed ogni altra annotazione rilevante ai fini della determinazione del reddito;
  • registro dei beni ammortizzabili che può essere omesso nel caso in cui le annotazioni relative a tali beni sono effettuate sul registro IVA acquisti;
  • libro unico del lavoro in presenza di dipendenti;
  • altri registri e libri previsti da specifiche norme.

I contribuenti in regime di contabilità semplificata non sono soggetti ad alcun obbligo di tenuta di libro giornale, libro degli inventari e delle altre scritture contabili previste dalla legge.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per tali contribuenti di manifestare l’opzione per il regime di contabilità ordinaria. Previa espressa opzione, infatti, i soggetti in contabilità semplificata per natura, hanno la facoltà di adottare il regime ordinario. L’opzione ha la durata minima di un anno ed è valida fino a revoca.

L’opzione si attua mediante il comportamento concludente del contribuente che consiste nell’adozione del regime contabile prescelto e nel corretto adempimento dei relativi obblighi. Il contribuente è obbligato a comunicare l’opzione o la revoca nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare relativamente all’anno in cui la scelta è stata operata, barrando la relativa casella nel quadro VO.

E i professionisti?

Tutti i professionisti e gli artisti possono adottare il regime di contabilità semplificata, come regime naturale, a prescindere dal volume d’affari conseguito nell’anno precedente.

Il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione. La scelta del regime contabile ordinario è, infatti, possibile indipendentemente dall’ammontare dei compensi conseguiti, solo a seguito di opzione, avente durata annuale, esercitata mediante il comportamento concreto, e formalizzato mediante apposita comunicazione. L’opzione o la revoca viene comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare relativamente all’anno in cui la scelta è stata operata.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com