Con la Circolare n.24 dell’8 febbraio 2013, l’INPS ha pubblicato le aliquote contributive dovute da artigiani e commercianti per il 2013: saranno pari al 21,75% per i primi e al 21,84% per gli esercenti attività commerciali. Riepiloghiamo i nuovi minimale e massimale di reddito nonchè le modalità e i termini di versamento.
Tali aliquote, che già erano state incrementate nel 2012 di 1,3 punti percentuali per effetto del Decreto Salva Italia, risulteranno per il 2013 aumentate di ulteriori 0,45 punti percentuali. E tale incremento, sempre per effetto del medesimo decreto, dovrà essere costante sino al raggiungimento dell’aliquota base fissata al 24%.
Per l’anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto é pari ad € 15.357,00. Pertanto i contributi calcolati sui redditi minimali saranno i seguenti:
- € 3.347,59 per gli artigiani, calcolato applicando il 21,75% di 15.357,00, al quale vanno poi sommati € 7,44 di maternità;
- € 3.361,41 per i commercianti, calcolato applicando il 21,84% di 15.357,00, al quale vanno poi sommati € 7,44 di maternità.
Resta confermata una riduzione per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni che pagano rispettivamente € 2.886,88 se artigiani (aliquota del 18,75%) ed € 2.900,70 se esercenti attività commerciale (aliquota del 18,84%).
Per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.357,00 sono dovuti i contributi, con le medesime aliquote, sino all’importo di € 45.530,00 annui. Per i redditi superiori a tale limite è stata confermata l’aliquota più alta di un punto percentuale. Quindi, a partire da € 45.530,01, le aliquote contributive che verranno applicate ad artigiani e commercianti saranno, rispettivamente, del 22,75% e del 22,84%, mentre per i loro coadiuvanti con età non superiore a 21 anni saranno, rispettivamente, del 19,75% e del 19,84%.
Il massimale di reddito fissato per l’anno 2013 è invece di € 75.883,00 per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di € 99.034,00 per coloro che invece sono iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva.
In definitiva le due diverse aliquote saranno applicate in corrispondenza dei due diversi scaglioni:
- il primo scaglione si ferma ad € 45.530,00
- il secondo va da € 45.530,01 e si blocca ai massimali di cui sopra.
Per fare un esempio, un commerciante con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 potrà pagare un importo massimo di € 16.876,38, frutto della somma di € 9.943,75 (45.530,00 x 21,84%) più € 6.932,62 (30.353,00 x 22,84%).
Per quanto riguarda, infine, i termini per il versamento dei contributi, sono state confermate le 4 rate dovute sul minimale alle scadenze del 16 maggio, del 20 agosto, del 18 novembre 2013 e del 17 febbraio 2014, mentre per i versamenti sulla quota di reddito eccedente il minimale i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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