Le cartelle di pagamento sbagliate sono sospese su istanza del contribuente. La direttiva pubblicata da Equitalia (n. 2 dell’11 gennaio 2013) fornisce importanti chiarimenti sulle modalità da adottare per sospendere la riscossione delle “cartelle pazze” dando seguito alle previsioni contenute del decreto di Stabilità. Anche l’INPS ha ritenuto opportuno intervenire con una nota (messaggio n. 1636 del 28 gennaio 2013) per definire gli aspetti procedurali finalizzati alla sospensione della riscossione.
La norma (art. 1, commi da 537 a 544 della L. n. 228 del 24 dicembre 2012) sancisce che gli Agenti della riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni attività esecutiva e cautelare (fermi, ipoteche) sulla base di una dichiarazione presentata dal debitore, ove viene dimostrato su base documentale che il credito è stato interessato da:
- prescrizione o decadenza intervenuta in data antecedente all’esecutività dei ruoli;
- sgravio e annullamenti provenienti dall’ente impositore;
- sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
- sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore;
- pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente la formazione del ruolo;
- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.
L’istanza di sospensione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare ed esecutiva.
Una volta che il contribuente ha presentato l’istanza di sospensione:
- entro il termine di 10 giorni, l’Agente della riscossione trasmette all’ente creditore detta istanza unitamente alla documentazione allegata, al fine di avere conferma circa la fondatezza delle ragioni del debitore;
- decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata A/R o PEC, a confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in tal caso, a trasmettere all’Agente della riscossione il relativo provvedimento di sgravio, oppure ad avvertire il debitore dell’inidoneità della documentazione dandone anche in questo caso immediata notizia al concessionario per la ripresa dell’attività di recupero del credito;
- in caso di mancato invio della comunicazione di cui al punto precedente, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza da parte del contribuente, il credito è annullato di diritto e l’Agente della riscossione è automaticamente discaricato.
La direttiva di gruppo di Equitalia n. 2/2013 dell’11 gennaio 2013 ha chiarito che le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell’atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili. In altri termini, Equitalia considera il termine di 90 giorni un termine perentorio che, se non rispettato, comporta l’inammissibilità dell’istanza.
Alcuni autori hanno avuto modo di osservare:
- la posizione di Equitalia che considera il termine di 90 giorni un termine perentorio è inaccettabile soprattutto se consideriamo le ipotesi in cui vi è uno sgravio oppure una sospensione giudiziale. Sarebbe alquanto curioso che a fronte di un provvedimento di sgravio ottenuto in sede giurisdizionale, il ritardo nella presentazione dell’istanza possa costituire una causa da opporre allo sgravio stesso;
- è bene considerare la necessità del ricorso avverso l’atto di accertamento e la cartella di pagamento in quanto l’annullamento da ottenere in via amministrativa non può in nessun caso sostituire la via giurisdizionale;
- l’obbligo di sospensione immediata della riscossione, a seguito di specifica istanza del contribuente, riguarda anche gli avvisi di accertamento esecutivi e non solo le cartelle di pagamento. In questi casi la richiesta del contribuente potrà essere avanzata solo dopo che siano decorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza per il pagamento dell’accertamento. E’ la risposta fornita nel corso del Telefisco 2013 dove i tecnici dell’Agenzia hanno chiarito che l’Agente della riscossione è tenuto a sospendere l’attività di riscossione anche con riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento. Il contribuente che ha ricevuto la notifica dell’accertamento esecutivo può richiedere la sospensione solo dopo l’affidamento del carico all’Agente della riscossione. Di conseguenza, la domanda potrà essere inoltrata dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla scadenza per il pagamento delle somme dovute (60 giorni dalla notifica dell’accertamento, ovvero 150 giorni nel caso in cui sia stata proposta istanza di adesione);
- è il caso di sottolineare che, rispetto alle cause per le quali Equitalia procedeva in passato alla sospensione dell’atto di riscossione, previa autocertificazione del contribuente (sospensiva giudiziale, amministrativa, sentenza eccetera), la Legge di Stabilità introduce altre due ragioni che consentono l’ottenimento della sospensione: la prescrizione o decadenza della pretesa, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è stato reso esecutivo e in via residuale; e qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso;
- la direttiva di Equitalia ha avuto modo di precisare che l’esame della fondatezza di quanto dichiarato dal contribuente è riservato, in via esclusiva, all’ente creditore e non all’Agente della riscossione;
- la norma stabilisce, infine, che, in presenza di documenti falsi o contraffatti, sarà l’ente creditore a dover comunicare la notizia all’Autorità Giudiziaria. L’irrogazione della sanzione amministrativa prevista (dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minino di 258 euro) rientra nella competenza dell’ente creditore e non dell’Agente della riscossione.
La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto, quindi, un procedimento che, attivandosi per il tramite di un’istanza da parte de contribuente, sospende l’esecuzione della riscossione e, allo stesso tempo, ricorrendo l’inerzia da parte dell’ente creditore, produce l’estinzione del credito.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN