L’articolo 29, comma 6 del decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010) aveva già posto a carico del curatore fallimentare che amministra un’impresa in crisi, l’obbligo di comunicare tutti i dati identificativi del fallimento entro 15 giorni dall’accettazione della carica, questo per facilitare ai creditori la presentazione della domanda di ammissione al passivo. Recentemente però sono state introdotte delle novità.
Sempre in linea con la politica di facilitazione nelle comunicazioni tra gli enti e le imprese, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), G.U. n. 302 del 29/12/2012 prevede che dal 1° gennaio 2013 il curatore fallimentare, il commissario giudiziale del concordato preventivo, il commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa ed il commissario giudiziale devono comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata, entro 10 giorni dalla nomina.
La comunicazione dovrà essere effettuata tramite una pratica Comunica di variazione composta da:
1) INTERCALARE P di modifica del curatore con compilazione del campo “indirizzo posta elettronica certificata”
2) Modello NOTE nel quale indicare la data di accettazione dell’incarico con la dicitura: “Comunicazione della PEC da parte del curatore/commissario, ai sensi dell’art. art. 1, comma 19 della legge n. 228/2012 – La notifica della nomina alla carica di curatore (o commissario liquidatore/commissario giudiziale) è avvenuta in data ….”.
La pratica è esente da bollo ma è soggetta al versamento di euro 10,00 per diritti di segreteria.
Si deduce quindi che qualora ci si trovi già a dover fare una Comunicazione di insinuazione al passivo (accettazione carica di curatore fallimentare), il curatore potrà ottemperare all’obbligo della comunicazione della sua PEC nello stesso adempimento, ovviamente rispettando il termine più breve dei 10 giorni dalla nomina.
Maida Marrocchella – Centro Studi CGN