Si sta avvicinando la scadenza entro la quale le imprese individuali devono comunicare al Registro Imprese un indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Aruba? Legalmail? Ecco tutte le istruzioni in pochi semplici passi.
Ricordiamo che con l’art.16 del DL 185/2008 venivano stabilite le scadenze entro le quali dovevano dotarsi di PEC i professionisti (29 novembre 2009, con comunicazione ai rispettivi Ordini o collegi professionali) e le società di capitali e società di persone (29 novembre 2011, con deposito al registro imprese).
L’art.5 del DL 179/2012 (Decreto Sviluppo 2012 bis) sancisce che:
- le imprese individuali di nuova costituzione che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane devono comunicare all’atto di iscrizione il loro indirizzo PEC;
- le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso il registro delle imprese competente, il proprio indirizzo PEC entro il 30 giugno 2013.
La norma è molto chiara su quello che succede se non si ottempera all’obbligo: l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che sia integrata con l’indirizzo PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
Con l’introduzione di questo adempimento, si perfeziona il progetto di dotare tutte le imprese e i professionisti di una PEC a rilevanza giuridica. La PEC, infatti, è equiparata ad una raccomandata con avviso di ritorno, in quanto certifica, pur senza firma fisica del mittente, l’identità delle parti (mittente e destinatario), la data di trasmissione, di ricezione ed il contenuto di quanto trasmesso.
Il dialogo, non solo tra Amministrazione pubblica (per la quale l’obbligo vige già dal 29 novembre 2008) ed utenza, ma anche tra imprese e/o privati, diventa quindi molto più snello, veloce, economico e garantito. L’unica precauzione da adottare è quella di impostare un monitoraggio continuo della casella PEC, per non correre il rischio che comunicazioni a rilevanza giuridica vengano “dimenticate”, rendendo definitivo quanto trasmesso.
Come noto, nel registro imprese possono essere iscritti soltanto i dati e i fatti di cui la legge prescrive la pubblicità: la pubblicità e l’iscrizione delle PEC è obbligatoria per le società di capitali, le società di persone e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale (i professionisti hanno invece l’obbligo di deposito della PEC presso i rispettivi Ordini o collegi professionali). Le comunicazioni di PEC presentate da soggetti non tenuti all’adempimento (per esempio consorzi e imprese individuali soggette a procedura concorsuale) saranno rifiutate con provvedimento motivato del Conservatore.
Interessante, infine, quanto previsto al comma 3 dell’art.5 del Decreto Sviluppo 2012 bis, secondo il quale entro giugno 2013 è istituito il pubblico elenco delle PEC, denominato “Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata” (INI-PEC), delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico. Lo scopo è quello di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra le PA e le imprese e i professionisti in modalità telematica. L’accesso all’INI-PEC, sarà concesso a tutti (PA, professionisti, imprese, gestori o esercenti di pubblici servizi e tutti i cittadini), viene effettuato tramite sito web e senza necessità di autenticazione.
Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN