La Legge di Stabilità é intervenuta sulla nozione di autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP. In particolare, l’art. 1 co. 515 della Legge 228/2012 stabilisce che, a decorrere dal 2014, dovrà essere istituito un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti attività commerciali (piccoli imprenditori di cui all’art. 55 TUIR) e gli esercenti arti o professioni.
La dotazione annua di tale fondo sarà di 188 milioni di euro per l’anno 2014, 252 milioni di euro per l’anno 2015 e di 242 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
I piccoli imprenditori e gli esercenti arti o professioni, per poter essere esclusi dal tributo, dovranno rispettare le seguenti condizioni:
1) non avvalersi di lavoratori dipendenti o assimilati;
2) non impiegare beni strumentali oltre una determinata soglia.
Se il primo requisito appare chiaro, non altrettanto si può dire per il secondo, che si espone a riflessioni ed interpretazioni differenti. Infatti, in passato, la Giurisprudenza di legittimità non è sempre stata univoca. Ad esempio, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5320 del 3/4/2012, ha affermato che “deve ritenersi integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione l’utilizzo di attrezzature tecnologiche di rilevante valore particolarmente sofisticate e costose” (il caso esaminato dai giudici era quello di un medico libero professionista con attrezzature di ammontare pari a 124.787,87 euro).
Ma soltanto un anno e mezzo prima la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 23446 del 19/11/2010, aveva affermato il contrario, sostenendo che “il valore dei beni strumentali non può ritenersi di per sé significativo ai fini della configurabilità, o meno, di un’autonoma organizzazione, influenzato come é da molte variabili”.
Si ritiene che, piuttosto che il valore del cespite in sé, bisognerebbe accertare se i beni strumentali posseduti risultino in qualche modo eccedenti a quelli indispensabili per l’esercizio dell’attività specifica considerata oppure, al contrario, non eccedano tale soglia. Considerando ad esempio il caso di un medico professionista, bisogna valutare che le attrezzature indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale risultano parecchio costose e che, pertanto, sarebbe sbagliato dare rilievo esclusivamente al valore economico di tali beni per arrivare a concludere che si configura un caso di “autonoma organizzazione”.
La soglia limite di beni strumentali al di sotto della quale il contribuente può considerarsi escluso dal tributo dovrà essere definita con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si presume che il decreto possa dare una svolta alle indecisioni causate dai vari orientamenti giurisprudenziali ad oggi intervenuti, muovendosi secondo la logica razionale sopra auspicata e facendo differenze nette e precise tra i diversi contribuenti in relazione all’attività da questi svolta.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/