Il modello Comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato entro 2 mesi dalla scadenza del periodo fiscale (e quindi entro il prossimo 28 febbraio) dai contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Il modello è un’anticipazione dei dati complessivi che lo stesso contribuente dovrà fornire successivamente con la Dichiarazione annuale IVA. Quali sono i casi particolari di presentazione? Quali sanzioni si rischiano per l’omissione?
La Comunicazione quindi non ha natura di dichiarazione, ma si limita a riassumere i dati riguardanti le liquidazioni periodiche dell’anno solare precedente, senza riferimento a versamenti effettuati, riporto del credito annuale, rimborsi infrannuali richiesti e/o compensazioni effettuate.
Come specificato nella Circolare Ministeriale n. 6 del 25.01.2002, l’omissione della Comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati (sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro).
Inoltre, non è possibile rettificare o integrare una Comunicazione già presentata: eventuali errori devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale. Il modello va presentato esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite Intermediario abilitato.
Soggetti non residenti:
I soggetti non residenti che si sono direttamente identificati in Italia, ai sensi dell’art.35-ter DRP633/72, sono obbligati all’invio del modello all’Agenzia delle Entrate nello stesso modo in cui viene trasmessa la Dichiarazione IVA.
Tali soggetti, contestualmente all’attribuzione della Partita IVA, dovranno richiedere al Centro Operativo di Pescara l’abilitazione al servizio telematico Entratel.
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
1. Esercizio di più attività
– Soggetti che esercitano più attività in regime di contabilità separata
Presentazione di un unico modello riepilogativo di tutte le attività, indicando quale codice attività quello della prevalente e barrando la casella “contabilità separate” presente nella Sezione Dati Generali della Comunicazione. Se esiste un’attività esonerata dalla compilazione della Comunicazione IVA, i dati di quest’ultima non vanno ricompresi.
– Soggetti produttori agricoli esonerati che esercitano altra attività
- Agricoltore esonerato dalla dichiarazione IVA (art.34 c.6 DPR 633/72) con volume d’affari inferiore a 7.000,00 euro: se esercita altra attività commerciale per la verifica dell’esonero dovrà ricomprendere anche il volume d’affari dell’attività agricola e presentare la Comunicazione IVA escludendo i dati dell’attività agricola;
- Agricoltore (art.34 c.6 DPR 633/72) con volume d’affari superiore a 7.000,00 euro e che esercita altra attività commerciale dovrà presentare la Comunicazione IVA inserendo anche i dati dell’attività agricola.
2. Operazioni straordinarie o trasformazioni
3. Enti e società aderenti alla liquidazione IVA di gruppo
In tal caso la società controllante e ogni società aderente al gruppo presenta la propria Comunicazione IVA, in relazione alla propria attività.
4. Soggetti non residenti
– se identificatisi direttamente in Italia, la Comunicazione IVA è presentata dal soggetto non residente
– se operanti tramite rappresentante fiscale, la Comunicazione IVA è presentata dal rappresentante fiscale
– se operanti con duplice posizione IVA, saranno presentate due Comunicazioni:
- una contenente i dati relativi alle operazioni effettuate della stabile organizzazione;
- una contente i dati relativi alle operazioni effettuate dal rappresentante fiscale.
Con la Circolare Ministeriale n. 1 del 25.01.2011, l’Agenzia delle Entrate informa che tutti i contribuenti possono presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio (28.02.2011), purché il pagamento dell’eventuale debito avvenga o in unica soluzione il 16 marzo, ovvero rateizzato sempre dal 16 marzo e con un massimo di 9 rate, maggiorate dello 0,33% mensile. Tali soggetti sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale IVA.
Rita Martin – Centro Studi CGN