Dal 1 gennaio 2012 sono cambiate le regole dei c.d. contribuenti minimi. Con il nuovo regime, denominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 c. 1° 2 del D.L. 98/2011”, e ferme restando tutte le regole stabilite dall’art.1, c.96 del D.L. 244/2007, i soggetti beneficiari rientrano nel nuovo regime agevolato solamente in presenza di determinati requisiti. Vediamo quali sono.
Il Decreto Legge 98 del 6 luglio 2011 apporta modifiche sostanziali al vecchio regime dei contribuenti minimi, a partire al 1 gennaio 2012. Ferma restando l’applicazione del regime agevolato secondo i criteri dettati dalla Legge 244/2007, devono essere rispettate tutta una serie di nuove imposizioni, i cui dettagli sono elencati ai commi 1 e 2 del suddetto articolo.
Trattasi sempre di un regime “naturale”, cioè di un regime che trova applicazione nei confronti dei contribuenti che ne rispettano i requisiti; è sempre comunque valida l’opzione per il regime ordinario.
Successivamente, la stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta emanando la Circolare 17/E del 30 maggio 2012, la quale specifica necessarie informazioni a completamento di quanto dettato dalla normativa.
Il nuovo regime dei contribuenti minimi viene denominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 c. 1° 2 del D.L. 98/2011”. Ferme restando tutte le regole stabilite dall’art.1, c.96 del D.L. 244/2007, i soggetti beneficiari ivi elencati possono, dal 1 gennaio 2012, entrare nel nuovo regime agevolato se:
- il contribuente non ha esercitato nel triennio precedente l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività non costituisce in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta in forma di lavoratore dipendente o autonomo, con esclusione della pratica professionale. Il regime è usufruibile tuttavia dai soggetti che si trovano in condizioni di disoccupazione o di mobilità, purché possano dimostrare che tale situazione non è dipendente dalla propria volontà; in tal caso, quindi, non è considerata la condizione esposta nel testo del Decreto successivamente approvato il 6 dicembre 2011 e cioè che l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo una mera prosecuzione di altra precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (Provvedimento 185820/2011);
- se l’attività è una prosecuzione di un’attività precedentemente svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a Euro 30.000,00.
Rimanendo valide tutte le altre condizioni di cui alla Legge 244/2007 commi dal 96 al 117, tutti gli esclusi potranno usufruire di un regime super semplificato che potrà essere applicato fino al verificarsi di cause di decadenza, in base alle regole del vecchio regime, ovvero fino all’opzione per il regime ordinario.
Il regime fiscale agevolato è il regime “naturale” per i soggetti che intraprendono attività di impresa e/o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che sono in possesso dei requisiti dettati dall’art.1 c.96-99 della Legge 244/2007.
Le nuove regole, stabilite dall’art.27 c.1 e 2, aggiungono le nuove caratteristiche per i soggetti che intraprendono tale regime:
- il mancato esercizio nei tre anni precedenti di attività artistica e/o professionale, intrapresa anche in forma associata o familiare – comma 2, lettera a). Il periodo di attività deve intendersi riferito ai giorni effettivi in cui la stessa viene svolta, a partire dalla data dalla quale si vuole accedere al nuovo regime. Nel caso di socio accomandante che decide di intraprendere una nuova attività, si dovrà verificare se la partecipazione fosse di apporto di solo lavoro, ovvero la sua partecipazione fosse solo di conferimento. Se la società è stata inattiva, il limite temporale non ha valenza, mancando l’attività gestione del socio.
- la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo – comma 2, lettera b): la mera prosecuzione.
Per verificare la mera prosecuzione di altra attività, è necessario far riferimento alla Circolare 8/E del 2001, nella quale si specifica che per mera prosecuzione è considerata anche “quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando ad esempio gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L’indagine va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”.
Il requisito va verificato nel caso di lavoro dipendente a tempo indeterminato; non precludono l’accesso al regime i lavori svolti come co.co.co. , di lavoro dipendente a tempo determinato, di prestazioni occasionali e l’esercizio della pratica obbligatoria professionale.
Tale condizione, inoltre, non opera nel caso in cui, anche in presenza di lavoro a tempo indeterminato, il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Il regime agevolato viene applicato per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il 35mo anno di età possono applicare il nuovo regime fiscale fino al periodo d’imposta di compimento del 35mo anno. Ne consegue, ad esempio, che un soggetto di 40 anni di età, in presenza di tutti i requisiti richiesi dalla normativa, può intraprendere un’attività nel regime fiscale agevolato per i cinque anni previsti; allo scadere del quinto anno, avendo egli già compiuto 35 anni di età, ne decade automaticamente. Un soggetto, invece, di 28 anni di età, potrà permanere nel regime per cinque anni; allo scadere del periodo stabilito, potrà usufruirne ancora per due anni, cioè fino al compimento del 35mo anno.
Chi decade dal regime, per scelta o per esclusione, non può più avvalersene e rientrerà, pertanto, nel regime ordinario.
I soggetti versano l’imposta sostituiva del 5 per cento, in luogo del vecchio 20 per cento. Con il provvedimento n. 185820/2011 dell’Agenzia delle Entrate è stata introdotta la novità secondo la quale i nuovi minimi che scontano l’imposta sostitutiva del 5 per cento dovranno emettere fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.
Il contribuente in regime dei minimi dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione con la quale conferma al cliente destinatario della fattura la non applicazione della ritenuta in quanto nel regime dei minimi. Pertanto, dal 2012 i compensi e i ricavi di professionisti e imprese non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto, previa presentazione, da parte del contribuente stesso, di un’apposita dichiarazione attestante che le somme percepite si riferiscono al regime assoggettato ad imposta sostitutiva. Ne consegue, ad esempio, che le fatture di professionisti o di agenti di commercio, dal prossimo 2012 non dovranno riportare l’indicazione della ritenuta subita che, conseguentemente, il sostituto d’imposta non dovrà più versare all’Erario.
Nella fattura emessa dal contribuente che aderisce al regime agevolato dovrà essere indicata, oltre alla dicitura che richiama alla normativa in vigore “Operazione effettuata ai sensi dell’art.1 Legge 244/2007-Regime fiscale per l’imprenditoria e per i lavoratori in mobilità D.L. 98/2011 ”, anche la seguente altra dicitura “È richiesta la non applicazione della Ritenuta a titolo di acconto come da Provvedimento Agenzia Entrate n. 185820/2011”.
Rita Martin – Centro Studi CGN