Stop ai controlli se lo studio coincide con l’abitazione

Importante chiarimento in merito ai controlli fiscali nel luogo in cui viene svolta l’attività professionale o commerciale. Se il locale in cui viene svolta tale attività ha porte comunicanti con l’abitazione del contribuente é considerato ad “uso promiscuo” e, di conseguenza, qualsiasi controllo da parte dell’amministrazione finanziaria deve essere fatto previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Senza tale autorizzazione, gli atti compiuti e l’avviso di accertamento sono considerati nulli.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n°4140 depositata in data 20 febbraio 2013.

Il caso riguardava un’impresa al quale, in seguito ad un accesso dei verificatori presso la propria sede, veniva contestata un’indebita detrazione di imposta conseguente alla registrazione di fatture di acquisto per operazioni inesistenti.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento eccependo che il luogo di svolgimento dell’attività aziendale é adiacente alla propria abitazione poiché  i due locali risultano comunicanti attraverso delle porte. Dunque, data la promiscuità dei locali, per eseguire un accesso il personale dell’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto esibire un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Il ricorso veniva accolto in primo grado e incassava esito favorevole successivamente anche in Commissione Tributaria Regionale, cui si era appellata l’Agenzia delle Entrate in secondo grado, poiché l’accesso nei locali dell’impresa non era stato autorizzato dal procuratore della Repubblica e, quindi, gli atti consequenziali erano da ritenere invalidi e insuscettibili di produrre effetti.

Ma l’amministrazione finanziaria non si perdeva d’animo e ricorreva in Cassazione sostenendo che il Giudice di secondo grado mal aveva interpretato le prescrizioni in tema di accesso previste dall’articolo 52 del DPR n. 633/72. Questo perché nella motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale non era stato opportunamente motivato se ci si trovava in presenza di una perfetta coincidenza dei locali adibiti ad abitazione e ad attività aziendale o se, al contrario, tali locali erano semplicemente adiacenti. Solo in caso di “perfetta coincidenza” tra i due luoghi era lecito far scattare le garanzie previste dell’art. 52.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 4140/2013 ha definitivamente rigettato il ricorso e confermato la pronuncia di secondo grado, sostenendo che si ha destinazione ad uso promiscuo, agli effetti dell’art. 52 del Dpr n. 633/1972, non soltanto nell’ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l’attività professionale o aziendale, ma ogni qual volta l’agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento dei documenti propri dell’attività commerciale/professionale nei locali abitativi, e dunque anche in tale fattispecie nella quale vi erano porte di comunicazione dirette. Sempre secondo la Cassazione, i verificatori avrebbero dovuto osservare le garanzie previste da tale norma e quindi richiedere l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Senza tale autorizzazione l’atto di accertamento in contestazione é nullo in virtù del principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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