La Legge di Stabilità 2013 apporta modifiche sostanziali al D.L. 331/1993 relativo alle operazioni intracomunitarie, che dovremo tempestivamente trasferire ai nostri clienti.
Iniziamo dal comma 1 dell’art. 39, relativo alla effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. In questo caso la norma è stata profondamente modificata e dispone che le cessioni o gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione.
Nella cessione intracomunitaria, l’inizio del trasporto è riferito alla partenza sul suolo italiano, mentre nell’acquisto intracomunitario l’inizio del trasporto o della spedizione è riferito al momento della partenza nell’altro stato membro.
A differenza di quanto avveniva in passato, questo criterio generale sostituisce la precedente impostazione che vincolava il momento di effettuazione dell’operazione alla consegna dei beni nel territorio dello stato.
Siamo quindi ritornati alle origini, in quanto le cessioni e gli acquisti intracomunitari si considerano perfezionati:
- al momento della partenza della spedizione se siamo i soggetti cedenti
- oppure dalla partenza della spedizione curata dal soggetto cedente straniero se siamo il soggetto acquirente.
Questa regola generale è quella che muta il modo di operare rispetto al passato.
A questa regola generale ci sono alcune deroghe; per esempio nel caso in cui gli effetti traslativi della proprietà siano differiti a un momento successivo alla “spedizione/consegna”. Infatti, in questo caso, l’operazione si intende perfezionata quando si produce il passaggio di proprietà e comunque non oltre l’anno dalla consegna stessa.
Lo stesso criterio va applicato nelle cessioni in base a contratti estimatori. In questo caso l’operazione si considera effettuata nel momento in cui l’acquirente estero preleva dalla zona di deposito dei beni, una parte degli stessi (stock) per andare a venderli.
Nel caso in cui i beni non vengano materialmente prelevati, al fine di determinare il momento in cui si realizza la cessione o l’acquisto, si dovrà fare riferimento alla scadenza del contratto che li rende del tutto trasferiti all’operatore straniero acquirente e che comunque deve realizzarsi entro un anno, limite oltre il quale i beni non possono restare depositati all’estero, neppure in virtù di contratti estimatori.
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Roberto Bianchi – Centro studi CGN