La Legge di Stabilità per l’anno 2013 ha introdotto alcune disposizioni normative che modificano la destinazione delle entrate erariali in materia di IMU e, ai fini della determinazione dell’imposta, introducono la possibilità di modificare le aliquote di riferimento dovute nei singoli comuni. Chiariamo meglio queste importanti novità che attendono i contribuenti per il calcolo dell’IMU nella versione 2013.
In particolare, la Legge di Stabilità innanzi richiamata prevede:
- l’abrogazione della riserva, determinata nella misura del 50 per cento della quota di imposta spettante così come prevista dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 in favore dell’Erario;
- l’ aumento fino a 0,3 punti percentuali dell’aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili a uso produttivo classificati all’interno del gruppo catastale D.
Stante quanto sopra, quindi, ne consegue che, almeno per i prossimi due anni, l’IMU spetterà soltanto ai Comuni ad eccezione delle somme afferenti gli immobili iscritti nel gruppo catastale D, sui quali lo Stato avrà, al contrario, il gettito esclusivo.
Sotto il profilo operativo, una tra le principali conseguenze della soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell’imposta dovuta nel rispetto dell’aliquota base è data dal fatto che il contribuente, in sede di predisposizione delle deleghe per il pagamento dell’IMU 2013, non sarà più costretto a indicare due distinti codici tributo (uno in favore del Comune e l’altro in favore dello Stato).
In base alle disposizioni in vigore attualmente, quindi, dal 2013, i contribuenti dovrebbero indicare l’importo complessivamente dovuto e, diversamente dai versamenti effettuati nel corso del 2012, un unico codice tributo.
In materia di IMU, poi, un’ulteriore conseguenza del testo della Legge di Stabilità licenziato dal parlamento, nella parte in cui prevede che è “riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria […] derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento […] i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento […] per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”, è data dal fatto che, poiché su tali beni immobili, i Comuni potranno aumentare l’aliquota dallo 0,76 per cento all’1,06 per cento, per le imprese la pressione fiscale subisce significativi aumenti .
Per tali immobili, quindi, non sarà più possibile applicare il disposto del comma 9, art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che prevedeva la riduzione fino al 0,4 per cento per gli immobili strumentali, per quelli locati, per gli immobili posseduti dai soggetti IRES e per i fabbricati merce (purché rientranti nel gruppo catastale D).
Si precisa, in merito ai fabbricati rientranti nel gruppo D, che per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’art 9, comma 3-bis del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota base continua a essere quella agevolata prevista dal D.L. n. 201 del 2011, pari allo 0,20 per cento.
Di contro, si segnala, che le aliquote base previste per l’IMU rimangano quelle del periodo in corso al 2012, nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e dello 0,76 per cento sulle altre unità immobiliari.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN