Con la mediazione tributaria (ex art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992) è possibile ottenere uno sconto del 60% sulle sanzioni contenute nelle cartelle di pagamento. È un aspetto poco conosciuto del nuovo istituto giuridico del reclamo e mediazione tributaria in quanto, il più delle volte, il contribuente, se ritiene che non vi siano margini per la riduzione della pretesa tributaria, si limita a chiedere all’Agente della riscossione la rateazione della somma intimata. Ecco alcuni esempi pratici.
La novità emerge da un’attenta lettura dell’art. 17-bis, comma 10, che richiama l’art. 48, comma 6, del D.Lgs. 546/1992 in tema di conciliazione giudiziale nonché dalle circolare tematiche n. 9/E del 19 marzo 2012 e 33/E del 2 agosto 2012.
I casi interessati sono quelli in cui non vi siano margini per la riduzione della pretesa. È possibile pervenire ad una mediazione, strumentale alla sola riduzione delle sanzioni, che confermi integralmente quanto richiesto.
Rientrano nella fattispecie i controlli automatizzati delle dichiarazioni (ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973) da cui emerge un omesso/tardivo versamento. In questo caso l’ufficio recupera il tributo non versato (o le sanzioni per il versamento tardivo) e irroga una sanzione pari al 30% (ex art. 2, comma 1, D.Lgs. 462/1997 e art. 13, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 471/1997). In tali fattispecie è applicata la sanzione del 30% riducibile ad un terzo in caso pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero a seguito del pagamento della prima rata in caso di rateazione.
In assenza di pagamento, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo, che può essere impugnata con ricorso. In tale ipotesi, sussistendo i requisiti, il contribuente può presentare l’istanza di reclamo e pervenire ad un accordo che preveda la riduzione delle sanzioni al 12% dell’imposta non versata (pari al 40% del 30%).
L’unico limite è costituito dalla circostanza che la mediazione “a zero” non può avvenire nel caso in cui la riduzione delle sanzioni derivante dalla mediazione sia superiore a quella che sarebbe spettata al contribuente se avesse optato per altre forme definitorie contemplate dall’ordinamento. Tale circostanza, precisa la circolare, si verifica ad esempio nel caso di cartelle di pagamento derivanti da controlli formali delle dichiarazioni (ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973).
Per esempio. Un contribuente riceve un “avviso bonario” derivante da controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del D.P.R. 600/73.
La pretesa si fonda sul disconoscimento di detrazioni d’imposta per spese mediche. Il contribuente si ritrova sprovvisto di documentazione e non può contestare la pretesa.
Per tale fattispecie è previsto che, se il contribuente versa le somme (per l’intero o la prima rata, in caso di rateizzazione) entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso, ha diritto di fruire della riduzione delle sanzioni da omesso versamento (30%) a due terzi (20%), come prevede l’art. 3 del D.Lgs. 462/97.
Il contribuente non aderisce a tale proposta, le somme vengono iscritte a ruolo e la cartella di pagamento viene notificata, con le suddette sanzioni del 30% in misura piena.
Siccome il valore della lite non supera i 20.000 euro, il contribuente notifica reclamo.
In tal caso:
- non è possibile, visti i fatti di causa (mancato possesso dei documenti che certificano il diritto alla detrazione), che il reclamo venga accolto, nemmeno in parte;
- non è configurabile che la mediazione si chiuda “a zero”, poiché “il pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità comporterebbe una sanzione pari al 20 per cento, mentre la riduzione conseguente alla mediazione sull’iscrizione a ruolo comporterebbe una sanzione pari al 12 per cento”.
Altro esempio. Un contribuente riceve la notifica di una cartella di pagamento, a seguito di controllo automatizzato 36 bis del D.P.R. 600/1973, con la richiesta di versare l’IVA per un importo pari a 15.000 euro oltre le sanzioni del 30% pari a 4.500 euro, interessi e oneri accessori. Il valore della lite per le sole imposte è di 15.000 euro e, pertanto, il contribuente presenta il reclamo mediazione. In questo caso, il contribuente può definire la mediazione, pagando contestualmente alle imposte omesse pari a 15.000 euro, la sanzione in misura ridotta (40% del 30%) pari a 1.800 euro, con un risparmio di 2.700 euro, oltre interessi e oneri accessori.
L’applicazione della “conciliazione meramente ammissiva” alla mediazione tributaria ci consente di richiamare la circolare ministeriale n. 291 del 18.12.1996 che legittima la possibilità di una conciliazione nei casi in cui il ricorrente accetti l’intero importo della maggiore imposta accertata “al solo fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate.” Tale possibilità, da valutare caso per caso, è subordinata a valutazioni di convenienza in base alle quali si ritiene opportuno non proseguire la controversia. Su quest’ultimo aspetto i benefici consisterebbero:
- per il contribuente, nell’attenuazione delle sanzioni, cosa di non poco conto nei casi in cui l’accertamento appaia regolare e fondato;
- per l’amministrazione, nella prospettiva di incassare immediatamente parte delle sanzioni, senza dover attendere l’esito del giudizio di secondo grado.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN