Si avvicina l’appuntamento per la compilazione della dichiarazione dei redditi ed è bene fare il punto sulla documentazione che possiamo utilizzare per ottenere gli sconti.
Il fisco prevede molte agevolazioni con condizioni e modalità di fruizione specifiche. Alcune tipologie di spesa possono essere inserite, in sede di dichiarazione dei redditi, o come detrazioni dall’imposta o come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
In generale le spese possono essere detratte o dedotte dal soggetto che ha sostenuto la spesa nel proprio interesse. In alcuni casi la spesa può essere detratta o dedotta anche se è sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, in altri casi anche se è sostenuta per conto di familiari non fiscalmente a carico.
Identificando le detrazioni e deduzioni sulla base del rigo proposto nel modello ministeriale 730, le classifichiamo per gruppi omogenei.
Con riferimento alle spese:
- sanitarie (righi E1 e E3);
- per veicoli adattati per disabili (rigo E4);
- acquisto di cani guida (rigo E5);
- per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, l’invalidità permanente e non autosufficienza (rigo E12);
- di istruzione (rigo E13);
- per attività sportiva dei ragazzi (rigo E16);
- per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede(rigo E17 codice 18);
- per il riscatto degli anni di laurea dei familiari fiscalmente a carico (rigo E17 codice 32);
- per la frequenza di asili nido (rigo E17 codice 33);
il contribuente ha diritto alla detrazione dall’imponibile anche se le stesse sono sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.
Le spese per le quali compete la deduzione dall’imponibile anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico sono:
- contributi previdenziali ed assistenziali (rigo E21);
- contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale, per la quota non dedotta da parte del familiare (rigo E26 codice 1);
- versamenti effettuati a titolo di previdenza complementare per la parte non dedotta dal familiare (rigo E30).
La maggioranza degli oneri sostenuti per le persone fiscalmente non a carico non danno diritto alla detrazione o alla deduzione né in capo al soggetto che ha sostenuto l’onere né in capo alla persona nel cui interesse sono sostenuti, salvo alcune eccezioni:
- spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari non a carico affetti da quelle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo E2);
- spese funebri (rigo E14);
- spese per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (rigo E15);
- spese mediche e di assistenza specifica operate nei confronti di familiari portatori di handicap (rigo E25).
In caso di oneri sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, esempio le spese sanitarie sostenute per i figli, è necessario distinguere se il documento è intestato al figlio stesso o se è intestato ad uno dei genitori di cui il figlio risulta fiscalmente a carico. Nel primo caso legittimati a detrarre la spesa sono i genitori generalmente nella misura del 50% ciascuno. Nel secondo caso la detrazione compete esclusivamente al genitore cui è intestato il documento di spesa.
La suddivisione, tra i genitori, della detrazione per figli a carico (nel quadro riservato all’inserimento dei familiari a carico, nella prima pagina del modello) non ha alcuna influenza sulla percentuale di suddivisione degli oneri. I genitori possono optare per una diversa suddivisione degli oneri detraibili o deducibili sostenuti per conto dei figli fiscalmente a carico a prescindere dalla percentuale di detrazione per carichi di famiglia attribuita a ciascuno. Qualora un genitore non usufruisca delle detrazioni per figli a carico ma intenda ugualmente detrarre o dedurre l’ammontare della spesa sostenuta per conto di questi ultimi, è necessario che indichi nel quadro “Familiari a carico” della prima pagina del modello, il codice fiscale del figlio omettendo solo l’indicazione della percentuale di detrazione spettante (circolare n.11 del 16 febbraio 2007 punto 2.1).
Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio ma la spesa sia stata sostenuta esclusivamente da un genitore, quest’ultimo potrà usufruire della detrazione sull’intera spesa e non solo sulla parte di sua competenza. Condizione necessaria a tal fine è annotare nel documento il nominativo del genitore che ha sostenuto l’onere.
Una particolarità riguarda la detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale. Se il mutuo e l’immobile sono intestati ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Tuttavia, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote. Da notare che questa possibilità è prevista unicamente per il coniuge, non per altri familiari o conviventi. Quindi, non sono mai detraibili gli interessi su mutui ipotecari intestati ai figli o ad esempio la quota interessi del convivente cointestatario del contratto di mutuo. Da notare inoltre che l’estensione dell’agevolazione sulla quota interessi del coniuge fiscalmente a carico riguarda il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo E7), non il mutuo stipulato per la costruzione dell’abitazione principale (rigo E10).
Adriano Perosa – Centro Studi CGN