I contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi dal 2012, aderendo al regime agevolato degli “ex minimi”, dovranno prestare particolare attenzione alle conseguenze previste in ambito IVA. Nello specifico, gli ex contribuenti minimi dovranno rettificare a credito l’IVA non detratta in relazione ai beni non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre 2011, inserendo tali importi a credito nel calcolo del saldo IVA annuale 2012 in scadenza di pagamento il 18 marzo 2013.
Si tratta infatti di rendere detraibile l’IVA non detratta durante il periodo di permanenza nel regime dei minimi che, a seguito del passaggio al regime IVA ordinario, diviene detraibile.
Tale rettifica a favore interessa in particolare:
- le rimanenze di magazzino risultanti al 31 dicembre dell’ultimo anno di permanenza nel regime;
- i servizi non utilizzati al 31 dicembre, quali ad esempio i canoni di leasing fatturati nel 2011 riferiti al 2012;
- i beni mobili (ad esempio mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31 dicembre non sia ancora scaduto il quinquennio.
Modalità di effettuazione della rettifica
Per il calcolo dell’ammontare dell’IVA da recuperare va considerato che:
- per quanto riguarda le rimanenze di magazzino e i servizi non ancora utilizzati, andrà rettificato l’intero ammontare dell’IVA a credito non detratta all’atto dell’acquisto;
- per i beni mobili strumentali, la rettifica va effettuata con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
Momento di effettuazione della rettifica
Il momento in cui recuperare l’IVA, per tutti i contribuenti che hanno adottato nel 2012 il regime contabile degli “ex minimi”, é quello del versamento del saldo annuale IVA relativo al 2012. Infatti l’articolo 7, comma 1, lett. e), D.M. 2 gennaio 2008 dice che “la rettifica della detrazione deve essere effettuata pure in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario nella dichiarazione annuale relativa all’anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell’imposta relativa a tale anno”.
La norma non riguarda coloro che dal regime dei minimi sono passati al regime ordinario, senza passare per il limbo degli “ex minimi”: questi hanno già avuto la possibilità di recuperare l’IVA a credito durante l’arco dell’anno 2012 senza dover attendere il versamento del 18 marzo 2013, in occasione dei versamenti del 16 febbraio 2012 per i contribuenti mensili e del 16 maggio 2012 per quelli trimestrali.
Riflessi ai fini reddituali
Ai fini reddituali, il credito IVA derivante dalla rettifica a favore costituisce una sopravvenienza attiva soggetta a imposizione. Tale affermazione è coerente con il fatto che nel regime dei minimi, l’IVA pagata sugli acquisti aveva costituito, per il contribuente, un costo fiscalmente deducibile dal reddito.
Caso pratico
Il Sig.Rossi, esercente l’attività di commercio al minuto, ha adottato il regime dei minimi dal 2008 versando in un’unica soluzione la rettifica della detrazione il 17 marzo 2008.
Dal 2012 esce dal regime dei minimi in quanto ha iniziato prima del 2008 e adotta il regime contabile agevolato degli ex minimi.
Al 31 dicembre 2011 presenta la seguente situazione:
L’ammontare pari a € 2.120 sarà computato in detrazione nel Mod.IVA 2013 relativo al 2012 (rigo VF 56).
Tale importo andrà tassato nella determinazione del reddito 2012 a titolo di sopravvenienza attiva.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/