Spesometro 2013: scadenza fissata al 30 aprile per l’invio all’Agenzia delle Entrate. Il modello interessa tutti i soggetti passivi IVA ed è stato introdotto con lo scopo di fornire maggiori informazioni all’Anagrafe tributaria. Lo spesometro contribuirà, inoltre, alla ricostituzione del reddito del contribuente in quel più ampio strumento di accertamento denominato redditometro. Riepiloghiamo tutto quello che c’è da sapere in vista della scadenza.
Lo spesometro, introdotto dall’art. 21 del D.L. 78/2010, è stato successivamente modificato dall’art.2, c.6 del D.L. 16/2012: a seguito della modifica vanno comunicate all’Anagrafe tributaria tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’anno d’imposta, a prescindere dall’importo; le operazioni per le quali non è prevista l’emissione della fattura sono comunicate solamente se di importo non inferiore a Euro 3.600,00.
Non devono essere comunicate:
- Importazioni ed esportazioni di cui all’art. 8 c. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72
- Le operazioni relative alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi rese e ricevute nei confronti dei Paesi Black List
- Le operazioni IntraUE
- Le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA di importo non superiore a Euro 3.600,00
- Le operazioni finanziarie esenti IVA di cui all’art.10 DPR 633/72
- Le operazioni finanziarie tra operatori finanziari con finalità di regolamento contabile
- Le operazioni finanziarie effettuate tra Assicurazioni.
Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime agevolato di cui all’art.27 c. da 1 a 3 del D.L. 98/2012 (c.d. contribuenti minimi) e i soggetti di cui all’art.34 c. 6 del DPR 633/72. Il medesimo esonero è rivolto a Stato, Regioni, Province, Comuni e Enti istituzionali.
Sono invece oggetto di comunicazione:
- Le cessioni gratuite oggetto di autofattura
- Le fatture cointestate (da ognuno degli intestatari)
- Le fatture ricevute dai contribuenti minimi
- Le operazioni in applicazione del regime IVA del margine (se di importo non inferiore a Euro 3.600,00)
- Le operazioni realizzate a mezzo di spedizioni internazionali, al netto degli importi esclusi
- Le vendite per corrispondenza
- I corrispettivi SNAI
- I corrispettivi derivanti dalle singole giocate al lotto
- I corrispettivi emessi dalle farmacie a fronte dell’incasso delle distinte riepilogative ASL
- I beni in Leasing (per i soggetti utilizzatori); i prestatori del contratto di leasing trasmettono un loro specifico modello.
Alcune particolarità riguardano le note di variazione e i pagamenti a mezzo carta di credito.
Riguardo alle note di variazione, si ricorda che l’importo va sommato o detratto alla fattura originaria.
Per quanto concerne i pagamenti tramite carta di credito, invece, occorre precisare che non vanno indicati quelli effettuati da soggetti passivi IVA nei confronti di privati (extra UE o extra SEE) se effettuati con strumenti emessi da operatori finanziari a loro volta assoggettati all’obbligo di Comunicazione di cui all’art.7 c.6 del DPR 605/73 (Circolare 24/2011).
Permane l’obbligo per i pagamenti effettuati con carte di credito emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.
Per lo spesometro 2013, l’Amministrazione finanziaria ha previsto un modello per la compilazione, composto da otto quadri di cui uno riepilogativo.
È auspicabile una sollecita emissione: il 30 aprile è alle porte e, ricordiamocelo, lo spesometro 2013 non è l’unica scadenza!
Rita Martin – Centro Studi CGN