Entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, si deve ottemperare al pagamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali delle società di capitali. Di seguito dettagliamo i soggetti obbligati, i termini e le modalità di pagamento.
La disposizione normativa dell’art.23, nota 3, tariffa allegata al D.P.R. n. 641-1972, si riferisce all’obbligo di pagamento per la numerazione e bollatura dei libri sociali (senza limite numerico nell’arco dell’ anno) tenuti a norma dell’art. 2421 del codice civile, tra i quali sono compresi:
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle obbligazioni;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione, del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione, del comitato esecutivo, delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per il quale l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Si ricorda che già dal 25.10.2001, è stato eliminato l’obbligo di bollatura e vidimazione iniziale del libro giornale e del libro degli inventari, per i quali si può provvedere a mezzo marche da bollo.
I soggetti interessati sono:
- le società di capitali (s.r.l. – s.p.a. – s. a. p. a.) anche se si trovano nella fase di liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento.
I soggetti esclusi sono:
- le società cooperative e di mutua assicurazione (cfr. circ. 108/E del 3.5.1996);
- le società di capitali dichiarate fallite.
Il tributo è dovuto all’atto dell’istituzione dei predetti libri sociali e successivamente ogni anno, nella misura determinata sulla base del capitale o del fondo di dotazione esistente al 1° gennaio di ogni anno, per cui si pagherà:
- € 309,87 su un capitale/fondo di dotazione fino a € 516.456,90;
- € 516,46 su un capitale/fondo di dotazione oltre € 516.456,90.
Il pagamento della tassa per sua natura è compensabile con gli eventuali crediti d’imposta del contribuente (IVA, IRES, IRAP), facendo attenzione però al divieto, pesantemente sanzionato, di cui all’art. 31 D.L. 78-2010 conv. in L. 30.7.2010 n. 122, secondo il quale la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte della stessa natura, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Il primo pagamento della tassa sarà eseguito utilizzando un bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio delle entrate -C.O. di Pescara oppure n. 210906 intestato all’Ufficio delle entrate – C.O. di Pescara per i versamenti di competenza della Regione Siciliana.
Il rinnovo annuale si effettua compilando il modello F24 nel modo che segue:
- codice tributo 7085 – tassa annuale vidimazione libri sociali;
- anno 2013 (o comunque quello per il quale il versamento deve essere eseguito).
Nel caso di ritardato pagamento, la misura del ravvedimento operoso non è di immediata individuazione in quanto, a seguito della generica formulazione dettata dall’art. 9 D.P.R. 641-1972 e dell’assenza di pronunce da parte dell’Agenzia delle Entrate, si sono formati due filoni di pensiero, in base ai quali la sanzione applicabile è quella:
- contemplata nell’art. 9 predetto e quindi dal 100% al 200% della tassa medesima e comunque non inferiore a € 103,29;
- contemplata dall’art. 13 c. 2 del D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30 % della tassa in oggetto.
Ognuna delle due ipotesi di cui sopra comporta una diversa riduzione della sanzione anche in caso di ravvedimento operoso, per cui si avrà:
- entro 30 giorni dalla scadenza, l’applicazione di 1/10 del minimo e quindi il 10% nella prima ipotesi (D.P.R. 641-1972) e di 1/10 del 30% e quindi il 3% nella seconda ipotesi (D.Lgs. 471/1997);
- oltre i 30 giorni ma entro un anno dalla scadenza, l’applicazione di 1/8 del minimo e quindi il 12,5 % nella prima ipotesi e di 1/8 del 30 % e quindi il 3,75 % nella seconda ipotesi.
È ovvio che la possibilità di avvalersi del ravvedimento ulteriormente ridotto entro i primi 15 giorni di ritardo, sarà possibile solo ove si ritenesse applicabile l’art. 13 c. 2 del D.Lgs. 471/1997, per cui fino al 2 aprile sarà possibile pagare la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
In ognuno dei due casi di ravvedimento operoso di cui sopra, il pagamento del tributo, degli interessi in misura del tasso legale (dal 1.1.2012 è il 2,5 %) e della sanzione ridotta, saranno dovuti contestualmente (cioè entro lo stesso termine temporale) con le seguenti modalità:
- la tassa e gli interessi legali, con il modello di pagamento F24, codice tributo 7085, anno di riferimento quello al quale il pagamento si riferisce, compilando 2 righi separati;
- la sanzione, con il modello di pagamento F23, indicando il codice ufficio RCC, la causale SZ, il codice tributo 678T.
Per la vidimazione iniziale e quella che dovesse avvenire negli anni successivi, l’attestazione del versamento della tassa dovrà essere esibita al Notaio che ne riporterà gli estremi sul libro o registro.
Fino a quando non sarà scaduto il termine di pagamento del rinnovo annuale, il Notaio vidimerà i suddetti registri previa esibizione del versamento relativo all’anno precedente.
Anche per la tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali, come per tutte le imposte e tasse, la deducibilità fiscale ai fini del reddito d’impresa avverrà nel periodo di imposta del pagamento.
Il tributo è deducibile anche ai fini IRAP con le regole proprie di tale imposta.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo