È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 21 febbraio il Provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche di Unico PF 2013. Il modello, che dovrà essere utilizzato per dichiarare i redditi percepiti nell’anno d’imposta 2012, contiene numerose novità. In questo articolo riepiloghiamo le più importanti.
Ecco le novità che riguardano il Fascicolo 1 che, in linea generica, sono:
- L’istituzione di due nuovi Enti ecclesiastici ai quali poter destinare l’8 per mille dell’IRPEF e cioè “Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esacrato per l’Europa meridionale” e “Chiesa Apostolica in Italia”;
- La possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo in RP24, fino all’importo di Euro 1.032,91, le erogazioni liberali in denaro a favore della “Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale”, dell’ “Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni” e della “Chiesa Apostolica in Italia”;
- L’istituzione di una nuova casella al rigo RP21 denominata “CSSN-RC veicoli” nella quale indicare il contributo SSN sull’assicurazione auto e che è dedotto esclusivamente per importi superiori a Euro 40,00;
- La proroga della detrazione del 55%, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici al 30 giugno 2013, e l’estensione della stessa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- La possibilità di detrarre al 50% le spese relative agli interventi di ristrutturazione effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 e l’innalzamento del limite di spesa a Euro 96.000,00 per ciascun immobile oggetto di ristrutturazione; la stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. Infine, da quest’anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali;
- L’imponibilità ai fini IRPEF dei redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera per la parte eccedente Euro 6.700. Tali redditi devono essere evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente;
- Rinnovato anche il quadro RX che prevede da quest’anno, analogamente a quanto previsto nel quadro VX della dichiarazione IVA, l’introduzione della Sezione III ”Determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta”.
Tuttavia, le novità più importanti riguardano senza dubbio il reddito degli immobili indicati ai quadri RA e RB. Infatti, per l’anno d’imposta 2012 non sono dovute IRPEF e relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sui redditi dominicali di terreni non affittati; il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.
La medesima esenzione è prevista sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista.
L’ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto assoggettati ad IMU, va riportato al rigo RN50. Tuttavia, tale importo assume rilievo nell’ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Per tutti gli altri immobili esenti dall’IMU, compresi i terreni, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, le imposte sul reddito finora applicate.
La presenza di una causa di esenzione dall’IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e dei fabbricati (colonna 12).
Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro RB la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata, pertanto, nella misura ridotta del 50%. Se l’immobile è in parte utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro RB, deve essere indicato il codice di utilizzo “11” (locazione in regime di libero mercato) o il codice “12” (locazione a canone “concordato”).
Inoltre, per il quadro RA, sono state introdotte due nuove colonne: colonna 9 “Esenzione IMU” da barrare per i casi di esenzione del tributo IMU, come ad esempio i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina; e colonna 13 “Coltivatore diretto o IAP” da barrare nel caso di terreno agricolo, nonché di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.
Il quadro RB è stato implementato di alcune colonne per il calcolo diretto dei redditi imponibili (colonne 13-14-15) o non imponibili (colonne 16-17) e della colonna 12 “Esenzione IMU”, da barrare per i casi di esenzione del tributo ad esempio per i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dell’ISTAT.
In Unico PF 2013, è stata inoltre introdotta la Sezione III, riservata al ricalcolo dell’acconto degli immobili storici.
Rita Martin – Centro Studi CGN