Il Modello Unico persone fisiche 2013 contiene, oltre alle rilevanti novità del Fascicolo 1, già oggetto di un precedente articolo, anche numerose novità presenti nei Fascicoli 2 e 3, riservati principalmente a imprese e professionisti, ma non solo. Riepiloghiamole in forma sintetica.
Fascicolo 2
Nel Modello Unico PF 2013, al quadro RM sono state istituite due nuove Sezioni: la XV-A per il calcolo dell’IVIE e la XV-B per quello dell’IVAFE. Sono state istituite, in entrambe le Sezioni, le colonne al rigo RM32 e al rigo RM35 per il calcolo dell’imposta a saldo (debito o credito); nella Sezione relativa all’IVIE, inoltre, è stata inserita la colonna 8 “Abitazione principale”.
Si ricorda, infatti, che per l’anno d’imposta 2012 per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota dell’imposta è ridotta allo 0,40% con una detrazione di Euro 200,00, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta stessa. Come nell’IMU, compete, inoltre, una un’ulteriore detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26, purché dimorante e residente anagraficamente nell’immobile.
Inoltre, è doveroso precisare che, come previsto dall’art.1 c. 518 e 519 della Legge di stabilità 2013, l’IVIE e l’IVAFE versate nel 2012 e originariamente previste per l’anno d’imposta 2011, si considerano acconto per l’anno d’imposta 2012.
Riordino anche al quadro RT nel quale, in adeguamento alla normativa, è inserita la nuova imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze e altri redditi di natura finanziaria indicati all’art.67 del TUIR.
Fascicolo 3
Il presente fascicolo di Unico PF 2013 ha subito alcune modifiche, in relazione all’adeguamento alla normativa per l’anno d’imposta 2012.
– Prevista la possibilità di portare in deduzione l’IRAP versata relativamente alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi del D.Lgs. 446/97, così come stabilito dal D.L. 201/2011.
– Al quadro RQ sono state eliminate la Sezioni VIII “Riliquidazione dell’imposta sostitutiva da recuperare” e la Sezione IX “Rimanenze finali”.
– Il quadro RU è stato completamente modificato. Il modello 2013 è composto da cinque Sezioni, in luogo delle ventidue presenti nel modello 2012. In particolare, la Sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II) e il credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L.296/2006” (da esporre nella sezione IV).
La Sezione I è “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito ed i relativi dati.
Si evidenzia che la Sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito d’imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare.
La Sezione II è destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio); la Sezione IV è destinata al credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006; la Sezione V è riservata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati specificatamente nel presente quadro (Altri crediti d’imposta); la Sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d’imposta ricevuti (VI-A) e trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).
Inoltre, è stata modificata la modalità di esposizione nel quadro dei crediti d’imposta ricevuti e ceduti. Nelle singole sezioni del quadro RU 2013, infatti, sono stati inseriti appositi righi per l’indicazione degli importi ricevuti e ceduti. I dati dei crediti ricevuti e ceduti devono essere inoltre esposti, rispettivamente, nelle sezioni VI-A e VI-B.
La normativa ha istituito o prorogato per l’anno d’imposta 2012 i seguenti crediti d’imposta:
- credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 2 del D.L. n. 70/ 2011, convertito con modificazione dalla L. n. 106/2011;
- credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero del contributo versato al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile auto, prorogato per l’anno 2012 dalla Legge 12 novembre 2012, n. 183.
– Il quadro relativo ai Contribuenti minimi (quadro CM) è stato eliminato e sostituito dal rinnovato quadro LM e deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, determinato ai sensi dell’art. 27, c.1 e 2, del D.L. n. 98/2011.
Si ricorda che il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
- che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
- che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
Poiché tali contribuenti non applicano in fattura la Ritenuta a titolo di acconto, nel rigo LM13 del Modello Unico PF 2013 è prevista un’unica colonna per l’indicazione delle eventuali ritenute cedute dal Consorzio e indicate in colonna 2 del rigo RS33.
Rita Martin – Centro Studi CGN