Il calcolo degli acconti d’imposta, dall’anno 2013, riprende la percentuale stabilita dalla Legge 311/2004 e cioè il 99% dell’imposta dovuta (rigo differenza – RN33 di UnicoPF). Riepiloghiamo i redditi per i quali devono essere ricalcolati gli acconti.
Come specificato nelle Istruzioni Ministeriali del modello 2013, l’acconto non è dovuto se il rigo “differenza” di Unico 2013 riporta un’imposta a debito di importo non superiore a Euro 51,65. Se invece l’importo indicato al rigo “differenza” è superiore a Euro 51,65, ma inferiore a Euro 260,11 (il cui 9% è pari a Euro 257,51) l’acconto è dovuto in un’unica soluzione al 30 di novembre; se maggiore di tale importo l’acconto è dovuto in due rate: una al 16 giugno (o luglio) per il 40%, e una a novembre per il 60%.
Tuttavia, i dati relativi agli acconti per l’anno 2013 dovranno essere ricalcolati in presenza di particolari redditi:
- in presenza di lavoro prestato in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi è prevista una soglia di esenzione IRPEF pari, per il 2012, a Euro 6.700,00. Poiché dall’anno d’imposta 2013, secondo quanto stabilito dall’at.29 del D.L. 216/2011, tale franchigia di esenzione è rimossa, è necessario riconsiderarla come soggetta a tassazione;
- i redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 15% ovvero, in caso di IAP o Coltivatore Diretto, del 5%, così come stabilito dall’art.1, c. 512 della Legge 228/2012;
- le detrazioni per carichi di famiglia usufruite dai non residenti, seppur confermate anche per l’anno d’imposta 2013 dalla Legge di Stabilità 2013, non assumono rilevanza per la determinazione dell’acconto IRPEF sia per il 2013 che per il 2014; è necessario, pertanto, in fase di calcolo dell’acconto, risommare la detrazione;
- la Legge di Stabilità 2013 ha disposto la riduzione della percentuale di deducibilità relativa ai costi sostenuti per gli autoveicoli, riducendola al 20% per il periodo d’imposta 2013; anche in questo caso, quindi, esercenti attività di impresa e arte o professione calcolano il saldo IRPEF applicando la vecchia percentuale di deducibilità del costo (40%) e ricalcolano l’acconto calcolandone la deducibilità applicando la nuova aliquota;
- l’art.34 della Legge 183/2011 ha introdotto a regime la deduzione forfetaria a favore degli impianti di distribuzione per autotrazione; per l’anno 2013 sono stati rivisti i limiti cui far riferimento e pertanto, in presenza di tali crediti, è necessario ricalcolare l’acconto dovuto secondo quanto riportato:
- fino a Euro 1.032.000,00 per l’1,1% dei ricavi
- da Euro 1.032.001,00 e fino a Euro 2.064.000,00 per lo 0,6% dei ricavi
- oltre Euro 2.064.001,00 per lo 0,4% dei ricavi
- l’acconto 2013 è ricalcolato anche in presenza, per l’anno 2012, di quanto disposto dall’art.42 c.2-quater del D.L. 78/2010 (reti d’imprese).
È evidente, quindi, che l’acconto 2013 dovrà tener conto della presenza di tali tipologie reddituali, effettuare le dovute rettifiche, riliquidare l’imposta a saldo e su questa ricalcolare l’acconto dovuto che sarà versato secondo le regole ordinarie sopra enunciate.
Meno male che i software ci aiutano!
Rita Martin – Centro Studi CGN