Risultano detraibili, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap effettuate per proprio conto o per i familiari fiscalmente a carico, così come specificato all’art. 433 del Codice civile. In quali casi spetta la detrazione? A quali condizioni?
L’agevolazione spetta in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati alle limitazioni permanenti delle capacità motorie del portatore di handicap;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, di sordi, di soggetti con disabilità psichiche o mentali per le quali c’è stato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di invalidi con grande limitazione alla deambulazione e di soggetti pluriamputati.
Sono detraibili, inoltre, anche le spese sostenute per l’adattamento del veicolo e le spese di manutenzione straordinaria.
L’agevolazione, invece, non è riconosciuta per le spese di manutenzione ordinaria e per i costi ordinari, quali assicurazione, tagliandi periodici, bollo, pneumatici, eccetera.
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente. L’acquisto può riguardare sia veicoli nuovi che usati.
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2007 è stato chiarito che i benefici fiscali possono essere riconosciuti a condizione che il veicolo sia intestato al soggetto disabile ovvero al soggetto di cui il disabile è a carico. Di conseguenza, se il figlio disabile acquista un veicolo intestato al genitore fiscalmente a carico dell’altro, l’agevolazione non può essere riconosciuta.
Non rileva, ai fini della detrazione, il possesso della patente di guida né da parte del portatore né da parte dei soggetto cui risulta fiscalmente a carico.
La spesa può essere fruita una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso in cui il veicolo sia cancellato dal PRA, e con riferimento a un solo veicolo per il costo sostenuto nel limite complessivo di Euro 18.075,99.
Si ricorda che il beneficio è riconducibile agli autoveicoli utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti disabili e che il trasferimento, anche gratuito, prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto comporta la restituzione dell’imposta non versata, sempre che l’acquisto del nuovo veicolo non sia necessario a causa della mutazione della disabilità.
La detrazione può essere fruita interamente nell’anno in cui è stato acquistato il veicolo oppure è possibile optare per la rateizzazione in quattro rate annuali di pari importo.
Le spese di manutenzione straordinaria, anch’esse detraibili, concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito; devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto e non possono essere rateizzate.
Analizziamo alcuni casi particolari.
- Furto del veicolo – in questo caso il contribuente può usufruire della detrazione anche prima che siano trascorsi i quattro anni dall’acquisto (Circolare n. 15/2005). In caso di acquisto di un nuovo veicolo, possono essere detratte anche le rate residue del veicolo rubato. Può accadere, quindi, che per alcuni anni il contribuente si ritrovi con due veicoli in detrazione; in questo caso dovrà compilare due modelli del quadro E del 730 o del quadro RP di Unico. Nel caso di rimborso da parte dell’assicurazione, l’importo rimborsato va sottratto dall’importo massimo detraibile di Euro 18.075,99.
- Decesso del disabile – in questo caso, se rimangono ancora rate da portare in detrazione, l’erede che presenta la dichiarazione per conto del de cuius può detrarre l’intero importo residuo in un’unica soluzione (Circolare n. 19/2012); in E4 (o RP4), in questo caso, non dovrà essere compilata la casella “Numero rate”.
- Esportazione all’estero del veicolo – in base a quanto previsto dall’art.15 c.1 lett. c) del TUIR, la detrazione compete per una sola volta ogni quattro anni salvo i casi in cui il veicolo è cancellato dal PRA; la cancellazione può essere disposta, tra l’altro, sia a seguito di demolizione sia a seguito di definitiva esportazione all’estero. In questo caso è intervenuta sempre la Circolare 19/2012, specificando che l’esportazione all’estero del veicolo del disabile non integra la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio. La disposizione presuppone la demolizione per l’inutilizzo del veicolo; tale condizione non ricorre in caso di esportazione.
Al fine di usufruire della detrazione è necessario conservare il documento di spesa relativo all’acquisto dell’autoveicolo e quello comprovante le eventuali spese di manutenzione straordinaria. Deve poi essere allegata l’attestazione di sussistenza delle condizioni di portatore di handicap rilasciata dalle competenti commissioni mediche o, in caso di soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi della Legge 104/1992, è sufficiente che il contribuente autocertifichi la propria condizione.
Rita Martin – Centro Studi CGN