Come noto, l’opzione per il regime della Cedolare secca può essere effettuata, tramite il modello SIRIA, in sede di registrazione del contratto ovvero tramite il modello 69, per le annualità successive entro il termine di 30 giorni. Ma cosa succede se l’opzione viene effettuata in sede di registrazione tardiva del contratto?
Nel caso in cui il locatore, in sede di registrazione tardiva del contratto, intenda esercitare l’opzione della cedolare secca non dovrà versare l’imposta di registro (essendo sostituita dalla cedolare secca), ma dovrà comunque versare le sanzioni amministrative commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto.
La sanzione prevista va dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta ma il richiedente la registrazione potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso.
La sanzione di cui sopra non era applicata nei seguenti casi:
1) contratti il cui termine di registrazione scadeva tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011 e la richiesta di registrazione è stata presentata entro il 6 giugno;
2) proroghe di contratti per le quali il pagamento dell’imposta di registro scadeva tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011 e il versamento è stato fatto entro il 6 giugno;
3) annualità successive per le quali l’imposta di registro scadeva tra il 7 aprile e il 6 giugno se l’imposta di registro è stata versata entro il 6 giugno e non si è optato per la cedolare secca.