L’articolo 167 del Codice civile prevede la possibilità, per ciascuno o ambedue i coniugi, di costituire – con atto pubblico – un fondo patrimoniale destinando determinati beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri, o titoli di credito a far fronte alle necessità della famiglia.
Il successivo articolo 168 stabilisce che la proprietà dei beni che costituiscono il fondo stesso e che sono impegnati per i bisogni della famiglia spetta ai coniugi. L’amministrazione dei suddetti beni è regolata dall’art.180 del Codice civile.
È inoltre l’articolo 4 del TUIR a prevedere che i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale siano imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto; pertanto, il reddito è loro attribuito indipendentemente dal fatto che siano o meno titolari di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta loro.
Di conseguenza, è possibile optare per la cedolare secca e, come chiarito dalla Circolare 20/2012, anche il coniuge non proprietario può optare autonoma mentente per il regime agevolato.